L’audizione di testi a futura memoria, la consulenza tecnica e l’ispezione preventiva
L’art. 692 c.p.c. dispone che “chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria”; analogamente l’art. 696 c.p.c. prevede che “chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un ispezione giudiziale”.
Le disposizioni in esame non pongono alcun problema in punto di periculum in mora.
Il provvedimento di cui all’art. 692 c.p.c. mira a neutralizzare il pregiudizio consistente nel rischio di perdere il mezzo di prova; al contrario il provvedimento di cui all’art. 696 c.p.c. prende a neutralizzare non tanto il rischio di perdere il mezzo di prova, quanto piuttosto quello di perdere l’oggetto stesso della prova.
Più delicata è l’individuazione di quale sia l’oggetto della valutazione in ordine al fumus boni iuris.
Il diritto cautelato dai provvedimenti in esame è il diritto alla prova; il provvedimento che il giudice andrà ad emanare non anticipa in modo alcuno, come invece accade per gli altri provvedimenti cautelari, né la decisione sul merito della controversia, né taluno dei suoi effetti; per questo motivo la valutazione del fumus boni iuris avrà ad oggetto non la probabilità della fondatezza del diritto sostanziale, bensì l’analisi dell’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova che si intendono assumere in via preventiva.
Dunque, il provvedimento potrà essere rilasciato se la prova testimoniale, l’ispezione, la consulenza tecnica appaiano ammissibili e rilevanti alla stregua delle domande e delle eccezioni sommariamente esposte.
Come tutti i provvedimenti cautelari anche i provvedimenti in esame sono strumentali al processo a cognizione piena: essendo finalizzati a consentire alla parte l’assolvimento dell’onere probatorio, sono strumentali all’ordinanza che, nell’ambito del giudizio, disporrà in ordine all’ammissibilità e rilevanza della prova.
Per quanto riguarda le modalità di assunzione della prova devono essere rispettate per quanto possibile le disposizioni degli artt. 191 ss. c.p.c.
Una volta portata a termine l’assunzione delle prove verrà redatto processo verbale.
Quanto agli effetti dell’assunzione preventiva, questa non pregiudica né le questioni relative all’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, né la loro rinnovazione nel giudizio di merito, ove questa sia possibile; d’altra parte la produzione anche in copia o il semplice richiamo dei processi verbali relativi ai mezzi di prova assunti in via preventiva è possibile solo se abbia avuto esito positivo il giudizio di ammissibilità effettuato dal giudice di merito.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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