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Il sequestro giudiziario di prove


L’art. 670 n.2 c.p.c. dispone che “il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretenda desumere elementi di prova a, quando è controverso il diritto all’esibizione o alla comunicazione; ed opportuno provvedere alla loro custodia temporanea”.
Si differenzia dal sequestro giudiziario di beni in relazione all’oggetto, ai presupposti e alla funzione, mentre valgono anche per essa le disposizioni circa la custodia esaminate con riferimento al sequestro.
Oggetto di sequestro sono documenti, modelli, campioni, ecc…
I presupposti per il rilascio della misura cautelare sono i seguenti:
- l’astratta idoneità del documento o di altro bene a fornire elementi di prova: il giudice dovrà valutare in base a cognizione sommaria è se la prova che si intende assumere sia rilevante ai fini dell’esistenza o inesistenza del diritto che si intende far valere;
- l’opportunità della custodia temporanea;
- quindi la sussistenza di una controversia sul diritto all’esibizione o alla comunicazione.
L’ordine di esibizione non sarebbe eseguibile coattivamente né contro la parte, né contro il terzo; si ritiene che l’inottemperanza all’ordine del giudice dia luogo unicamente al formarsi di un argomento di prova, ove l’ordine ineseguito sia rivolto alla parte, e ad una esigua sanzione pecuniaria, ove l’ordine ineseguito sia rivolto al terzo.
Orbene, poiché il sequestro giudiziario di documenti è eseguibile coattivamente si ha questa stranezza: se prima dell’inizio della causa di merito, o nel suo corso, sorge controversia in ordine al diritto all’esibizione e vi sia pericolo di distruzione, deterioramento o perdita di documenti, è possibile far ricorso alla misura cautelare del sequestro giudiziario e, tramite questa, attribuire la custodia dei documenti ad un terzo, il quale, una volta risolta la controversia relativa al diritto all’esibizione, diverrà destinatario dell’ordine del giudice e, in quanto tenuto agli obblighi e alla responsabilità del custode, dovrà ottemperarvi.
Nella sostanza, nella sola ipotesi in cui ricorrano gli estremi della controversia relativa al diritto all’esibizione e del periculum in mora della distruzione, deterioramento o perdita dei documenti, sarà assicurata l’ottemperanza a quell’ordine di esibizione della parte o del terzo.
La contraddizione denunciata è, a mio avviso, destinata a ridursi di molto e forse anche ad essere risolta ove:
- innanzitutto si ritenga che a livello di processo a cognizione piena l’inottemperanza all’ordine di esibizione:
- ove l’ordine sia rivolto alla parte, dia luogo ad un argomento di prova idoneo a consentire al giudice di ritenere “ammessi” i fatti rappresentati dal documento non esibito;
- ove l’ordine sia rivolto al terzo, consenta l’esecuzione coattiva;
- in secondo luogo si ritenga che, in caso di sequestro giudiziario di documenti, il terzo custode cui siano stati consegnati i documenti abbia unicamente il compito di custodirli, ma non possa essere egli stesso destinatario diretto dell’ordine di esibizione del giudice; con la conseguenza che:
- se i documenti erano originariamente nella disponibilità della parte, l’autorizzazione di questa sia indispensabile per la loro esibizione da parte del custode (ma la mancata autorizzazione sarebbe sanzionata con la possibilità che il giudice ritenga “ammessi” i fatti rappresentati dal documento);
- se i documenti erano un originariamente nella disponibilità del terzo, la mancata autorizzazione del terzo aprirà la strada all’esecuzione coattiva.

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