L’ambito applicativo dell’istituto
Si è detto che i provvedimenti d’urgenza non incontrano limitazioni oggettive essendo applicabili a qualsiasi diritto: l’affermazione è valida solo in modo tendenziale.
Cerchiamo di chiarire alcune espressioni contenute nella disposizione in esame, prendendo le mosse dall’individuazione del significato della riserva: “fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo”:
- l’art. 700 c.p.c. non è applicabile ove a tutela di un diritto e dello specifico periculum in mora sia già prevista una misura cautelare tipica.
Il riferimento centrale è, non tanto al diritto, quanto proprio al periculum; su questa interpretazione vi è ormai il consenso unanime di dottrina e giurisprudenza;
nonostante la lettera dell’articolo, non sono mai sorti dubbi sulla possibilità di estendere la riserva anche alle misure cautelari tipiche disciplinate fuori dal IV libro del codice di procedura civile e contenute nel codice civile e in leggi speciali;
- l’art. 700 c.p.c. non è applicabile ove, a favore di un diritto, sia previsto un procedimento sommario tipico non cautelare; oppure ove sia prevista una fase sommaria urgente, tipica, entro il processo ordinario a cognizione piena;
- non è applicabile per sospendere l’efficacia esecutiva di un provvedimento giurisdizionale o di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale: in questi casi è previsto un sistema completo di tutela cautelare diretta a neutralizzare il periculum in mora derivante dalla provvisoria esecutorietà del provvedimento in pendenza del giudizio di impugnazione;
- stante la funzione cautelare assolta da istituti quali la trascrizione delle domande giudiziali o l’ipoteca giudiziale, non sembra da escludere il ricorso a provvedimenti di urgenza per ottenere la cancellazione prima del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto o dei provvedimenti previsti dall’art. 2884 c.c.
Quanto poi all’espressione “via ordinaria”, questa risente delle molte accezione con cui nella legislazione processual-civilistica è utilizzata la contrapposizione procedimento ordinario/procedimenti speciali.
In questa sede è sufficiente osservare che la funzione specifica di provvedimenti di urgenza induce interpretare l’espressione come equivalente di “processo a cognizione piena”.
Di conseguenza il ricorso all’art. 700 c.p.c. è ammissibile ante causam o in corso di causa, allorché sia chiamato a tutelare diritti la cui causa di merito debba necessariamente svolgersi nelle forme di un processo a cognizione piena.
Parallelamente sembra pacifico che tale ricorso debba considerarsi escluso con riferimento a tutti quei diritti a favore dei quali il legislatore abbia previsto procedimenti sommari tipici destinati a concludersi, quantomeno in una prima fase, con un provvedimento sommario esecutivo.
L’ambito applicativo dell’art. 700 c.p.c. è individuato, infine, dal riferimento al “diritto” fatto valere in via ordinaria: il significato dell’espressione si coglie agevolmente per contrapposizione con le espressioni “interesse semplice” (o di fatto) e “interesse legittimo”.
Si era opposto, pertanto, negli anni precedenti, il problema dell’utilizzabilità di provvedimenti d’urgenza per tutelare diritti rimessi alle giurisdizioni speciali.
Il problema è stato risolto dall’importante sentenza additiva n. 190/85 della Corte Costituzionale e dalla l. 205/2000 che, modificando la legge istitutiva dei TAR, ha esteso al processo amministrativo la disposizione dell’art. 700 c.p.c.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
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- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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