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Funzione e struttura della condanna con riserva


La tecnica che può soddisfare l’esigenza di evitare l’abuso del diritto e difesa, è quella della condanna con riserva di eccezioni: in base ad essa il giudice, conosciuti i soli fatti costitutivi del diritto, emette un provvedimento giurisdizionale di merito, rinviando ad una fase processuale successiva la cognizione in ordine alle eccezioni del convenuto; il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma la sua efficacia è risolutivamente condizionata all’accoglimento delle eccezioni.
Siamo in presenza di un provvedimento caratterizzato da una cognizione sommaria perché parziale, in cui la durata dei tempi del processo è posta a danno non dell’attore, ma del convenuto, cioè della parte che ha bisogno della prosecuzione del processo affinché si svolga la fase istruttoria:
- l’attore sopporta la durata del processo necessaria per l’accertamento dei soli fatti costitutivi del diritto vantato e azionato;
- il convenuto sopporta i tempi necessari per la conoscenza di fatti allegati a fondamento delle sue eccezioni.
Chiaramente emerge la sua pericolosità intrinseca: forte compressione sia del diritto di difesa sia del principio del contraddittorio paritario delle parti; il tutto in assenza di periculum in mora nella soddisfazione del diritto da parte dell’attore.
Lo squilibrio ha indotto i giudici di merito a sollevare questioni di legittimità costituzionale, ma la Corte Costituzionale le ha sempre dichiarate infondate sulla base di un rilievo costante: il potere e non il dovere del giudice di emettere il provvedimento di condanna con riserva, una volta accertata la mancanza di “gravi motivi in contrario”.
Pertanto, affinché sia soddisfatta l’esigenza di evitare l’abuso del diritto di difesa da parte del convenuto, senza peraltro che alcun principio costituzionalmente garantito venga violato, è preferibile una ricostruzione della tecnica della condanna con riserva i cui presupposti siano:
- la prova piena e non la contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato;
- la delibazione sommaria del giudice sull’infondatezza delle eccezioni del convenuto.

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