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Chiamata in causa di terzi titolari di diritti giuridicamente dipendenti da quello oggetto del processo originario


- la chiamata in causa del venditore o del terzo datore di ipoteca o acquirente dell’immobile ipotecato: in tali casi la mera chiamata in causa di terzi assolve la funzione di rendere loro opponibile il giudicato sul rapporto pregiudiziale;
- la chiamata in causa di terzi titolari di diritti dipendenti che non sarebbero, altrimenti, soggetti ad alcuna efficacia della sentenza resa sul rapporto pregiudiziale: in questi casi la mera chiamata in causa dei terzi assolve la funzione di rendere loro opponibile il giudicato sfavorevole, cui altrimenti non sarebbero soggetti;
- la chiamata in causa di quei terzi che in ogni caso sarebbero soggetti al giudicato formatosi sul rapporto pregiudiziale: in tal caso la mera chiamata in causa serve a privare questi del potere di impugnare la sentenza tramite l’opposizione di terzo revocatoria.
L’area coperta dall’art. 106 c.p.c. copre lo stesso settore dell’art. 105 c.p.c.; di conseguenza molti dei rilievi svolti riguardo all’intervento volontario, specie per quanto concerne i poteri processuali dell’interveniente, potranno essere trasposti riguardo alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.

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