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La chiamata in causa su ordine del giudice


L’art. 107 c.p.c. disciplina la chiamata in causa di un terzo per ordine del giudice.
A differenza di quanto accade per la chiamata in causa disciplinata dall’art. 106 c.p.c.:
- la chiamata in causa è subordinata alla preventiva valutazione da parte del giudice dell’opportunità che il processo si svolga anche nei confronti del terzo “al quale la chiamata è comune”;
- se nessuna delle parti originarie provvede alla chiamata in causa del terzo, la mancata ottemperanza all’ordine del giudice è sanzionata dalla cancellazione della causa dal ruolo;
- la chiamata in causa di un terzo per ordine del giudice può “essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore”, cioè non è soggetta alle rigide preclusioni per la chiamata in causa di un terzo su istanza di parte.
La chiamata in causa per ordine del giudice assolve la funzione di evitare che la complessità delle situazioni sostanziali determini un cattivo funzionamento del processo in danno del cittadino che chiede giustizia nonché di assicurare il corretto funzionamento del principio del contraddittorio ove per ciò si renda per necessario un aumento delle parti del processo.

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