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Autorizzazioni al compimento di atti negoziali concesse a rappresentanti di minori, incapaci, gruppi


Si è alla presenza dei provvedimenti unilaterali (cioè destinati ad avere efficacia nei confronti di una sola parte) nei quali non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi e tramite i quali si chiede al giudice di effettuare una valutazione di mera opportunità.
Alcune volte, tuttavia, il legislatore prevede che l’autorizzazione del giudice intervenga in una situazione di conflitto di interessi virtuale (autorizzazione del matrimonio del minore) o di conflitto reale di interessi (l’autorizzazione con cui si supplisce al rifiuto di consenso di un coniuge, in regime di comunione legale, al compimento di un atto di straordinaria amministrazione).
In queste ipotesi, si è alla presenza di procedimenti bi o plurilaterali, tramite il quale si siano sempre al giudice valutazioni di opportunità in ordine a “negozi” da compiere.

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