Nomine di rappresentanti a minori o incapaci o di curatori di patrimoni separati
In queste ipotesi, in situazione di assenza di conflitto di interessi, si chiede al giudice, tramite il procedimento camerale, di integrare la capacità d’agire di minori o di consentire la gestione dei patrimoni separati.
Alcune volte, però, il giudice chiamato ad intervenire nelle forme camerali per supplire al rifiuto del genitore di compiere atti nell’interesse del figlio ovvero al cattivo funzionamento degli organi preposti all’amministrazione dei beni in comunione.
In queste ipotesi si è alla presenza dei procedimenti bi o plurilaterali nei quali viene chiesta al giudice la nomina di amministratori o di liquidatori i quali rinvengono la fonte del loro potere non nella volontà dei comproprietari o in delibere societarie, ma nel provvedimento del giudice.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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