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La rimessione in termini delle parti costituite ex art. 184 bis c.p.c.


Con una disposizione di grosso rilievo l'art. 184 bis c.p.c. introduce nel nostro ordinamento la rimessione in termini a favore delle parti costituite.
Il testo del codice di procedura civile del 1940 non prevedeva una figura generale di rimessione in termini, ma solo tante ipotesi specifiche; la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità costituzionale di singole norme che prevedevano termini perentori decorrenti di cui le parti potevano senza colpa non avere avuto conoscenza, ha preferito non introdurre un meccanismo generale di rimessione in termini utilizzabile ogni volta che la parte decaduta dal potere di compiere un atto del processo provi che l'inosservanza del termine perentorio è dipesa da fatto a lei non imputabile, intervenendo sui singoli termini.
L'art. 184 bis c.p.c., se non introduce nel processo civile un meccanismo generale di rimessione in termini, di certo riduce l'ambito di tale lacuna prevedendo che "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini".
Oggetto della rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. possono essere:
- i poteri processuali previsti dall'art. 1672-3 c.p.c. e dall'art. 1802 c.p.c.;
- il potere processuale di proporre nuove domande e nuove eccezioni o di modificare le domande ed eccezioni già proposte (art. 1835-6 c.p.c.);
- i poteri processuali in tema di deduzioni istruttorie previsti dall'art. 183 c.p.c.;
- il potere di contestare tardivamente, nei processi relativi a diritti disponibili, fatti affermati dalla controparte e originariamente non contestati o ammessi;
- la decadenza dall'assunzione della prova prevista dall'art. 208 c.p.c.
Effetto della rimessione in termini è la riattribuzione del potere da cui si era decaduti, con l'avvertenza che l'attività della parte "restituita nei termini non può in linea di principio svolgersi isolatamente, perché finisce per riaprire in una qualche misura la vicenda di contrapposizione degli interessi in causa".
Ciò significa che all'esercizio dei singoli poteri nei quali la parte è riabilitata in virtù della rimessione in termini, deve corrispondere analogo ripristino dei poteri di reazione in capo alle controparti.
Il processo, cioè, a seguito della rimessione in termini non regredisce alla situazione prevista dagli artt. 180, 183 o 184 c.p.c., ma riapre parzialmente la fase della determinazione del thema decidendum e del thema probandum, nonché delle deduzioni istruttorie.
Presupposto per la rimessione in termini è la circostanza che il potere processuale non è stato tempestivamente esercitato per "causa non imputabile" alla parte.
Il fatto, per non essere imputabile, non deve essere addebitabile a negligenza della parte o del suo difensore o dei loro dipendenti; certamente il dolo della controparte integra gli estremi del fatto non imputabile, e così anche l'indicazione tardiva delle questioni rilevabili d'ufficio.
Quanto, infine, al procedimento per ottenere la rimessione in termini l'art. 184 bis c.p.c. rinvia l'art. 2942-3 c.p.c.; il procedimento si svolge in tal guisa: il contumace fare istanza al giudice istruttore con ricorso, nel quale espone i fatti e le prove precostituite, che ne offrono la dimostrazione; in calce ad esso, il giudice istruttore indica l'udienza di comparizione delle parti con decreto; all'udienza fissata, se i fatti addotti dal contumace ed eventualmente contestati dalle altre parti sono verosimili, il giudice dispone la rimessione con ordinanza: altrimenti, si nutre dubbi ma non si convince però della loro inverosimiglianza, a mettere prove, raccolte le quali decide, sempre con ordinanza, che è soggetta alla regime normale delle ordinanze".

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