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Sistema delle fonti di disciplina dei rapporti di lavoro e relazioni sindacali


Tale specialità è anzitutto ben evidenziata dalle norme, più volte modificate, concernenti il sistema delle fonti di disciplina dei rapporti di lavoro e le relazioni sindacali.
È stata infatti apprestata una particolare disciplina al duplice fine:
di garantire la contrattazione collettiva da possibili interventi soppressivi o limitativi da parte del legislatore;
di evitare il ripetersi di fenomeni di sovrapposizione regolativi tra contratto e legge.
Ed infatti, dopo aver ribadito che i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente, il legislatore ha stabilito in primo luogo che le norme di legge, regolamento o statuto intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, possono essere derogate da successivi contratti collettivi e, per la parte derogata, divengono inapplicabili, salvo che la legge stessa non disponga espressamente in senso contrario.
Altra disposizione di rilievo è quella che stabilisce limiti al contenuto del contratto di lavoro pubblico, richiamando i principi stabiliti in materia di trattamento economico.
Questo è fissato esclusivamente dai contratti collettivi e in ogni caso i contratti individuali devono garantire ai dipendenti pubblici parità di trattamento.
Il vincolo alla parità di trattamento dei pubblici dipendenti ed il divieto di erogazioni economiche unilaterali così stabilito, sembrano configurare limiti esterni imposti all’autonomia della pubblica amministrazione come privato datore di lavoro.

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