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Le due fasi della riforma del pubblico impiego e la contrattualizzazione del rapporto


La tendenza verso il superamento della storica divisione del lavoro pubblico da quello privato, attraverso un’assimilazione del primo al secondo, è all’origine della delega conferita al Governo nel 1992 per l’emanazione di disposizioni volte a ricondurre sotto la disciplina del diritto civile i rapporti di lavoro pubblico ad eccezione di quelli relativi ad alcune categorie, tra cui quelle di magistrati, avvocati, e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché dirigenti generali ed equiparati (per i quali ultimi però la contrattualizzazione è stata attuata nella seconda fase della riforma).
Una delle innovazioni fondamentali prevista dalla legge delega, conseguente alla c.d. contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, è stata la programmata abolizione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l’attribuzione al giudice ordinario della competenza relativa alle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti.
La legge delega del 1992 ha tuttavia fatto salvi “i limiti collegati al proseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate”.
Sotto questo profilo può essere considerata la previsione (d’altronde fondata sulla riserva di legge di cui all’art. 97 cost.) in base alla quale devono rimanere disciplinate da norme di legge e regolamento alcune materie, quali i principi fondamentali di organizzazione degli uffici.
Va subito detto, peraltro, che, nell’arco di pochi anni, sia l’esperienza maturata nella fase di prima applicazione della riforma, sia l’esigenza di procedere ad un recupero di efficienza e ad una riduzione degli sprechi gestionali nell’ambito della pubblica amministrazione, hanno indotto il legislatore ad avviare una seconda fase del processo riformatore e a perseguire una ancor accentuata equiparazione della disciplina del lavoro pubblico con quello alle dipendenze di privati.
Così, con la l. 59/97 è stato riaperto il termine della delega per la riforma del lavoro pubblico.
Ulteriori modifiche, sia pur di carattere marginale, sono state introdotte da successivi interventi legislativi.
L’esigenza di dare ordine alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico, ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente delegando il Governo ad emanare un Testo Unico che ne riordinasse le norme.

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