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Permessi retribuiti per i figli


Altra materia oggetto di disciplina è quella delle assenze dei genitori per le malattie del bambino: si è attribuito ad entrambi i genitori alternativamente il diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 8 anni (nel periodo compreso tra i 3 e gli 8 anni del bambino vi è il limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore) dietro presentazione di un certificato medico.
Per questi periodi di astensione non è dovuta alcuna indennità, ma solo una contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
I lavoratori di entrambi i sessi poi hanno diritto alla conservazione del posto nel corso di tutti i periodi di astensione previsti, nonché a rientrare nella stessa unità produttiva di provenienza e ad essere adibiti alle ultime mansioni svolte o a mansioni equivalenti.
Essi, inoltre, sono tutelati contro il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei congedi parentali o per malattia del bambino: anche in questo caso il licenziamento è nullo.
Accanto a queste disposizioni relative ai periodi di astensione per la cura dei figli vanno collocate quelle rivolte ad assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici la possibilità di godere di ulteriori periodi di congedo per più generali esigenze di cura familiare.
La legge, infatti, riconosce a tutti i lavoratori il diritto a un permesso retribuito di 3 giorni all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, o del convivente.
Essi hanno diritto, inoltre, di richiedere per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni; durante tale periodo i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non possono svolgere attività lavorativa, né maturano alcuna anzianità di servizio a fini previdenziali (anche se è consentito il riscatto tramite il versamento dei relativi contributi).

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