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Le modifiche introdotte dal d.lgs. 276/2003


Tra gli strumenti di flessibilità dell’impiego della manodopera con riferimento al tempo è da annoverare il rapporto di lavoro a tempo parziale (c.d. part-time), la cui tipicità sociale e legislativa è data dalla prestazione di lavoro con un orario ridotto rispetto a quello normale.
Ad esso è stato dedicato uno specifico intervento regolativo a livello comunitario, attuato nel quadro delle procedure previste dal Protocollo sociale allegato al Trattato di Maastricht.
Infatti, il Consiglio dell’UE, con la direttiva 97/81/CE, ha dato attuazione all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale con l’obiettivo di definire “principi generali e prescrizioni minime” finalizzati all’eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale ed alla promozione di questa forma di occupazione.
A questa direttiva l’Italia ha dato attuazione con il d.lgs. 61/2000, il quale ha dettato una nuova disciplina del rapporto di lavoro part-time.
Successivamente, in occasione della riforma del mercato del lavoro attuata con il d.lgs. 276/2003, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia al fine di incentivare il ricorso al part-time.
Con riguardo a queste modifiche va ricordato che il d.lgs. 276/2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni.
Di conseguenza la complessiva disciplina dell’istituto presenta un duplice profilo testuale: il testo originario continua ad essere applicabile alle amministrazioni pubbliche, mentre il testo successivo, derivante dalle modifiche introdotte nel 2003, si applica al lavoro privato.

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