La normativa incentivante e l’apparato sanzionatorio
Il d.lgs. 61/2000 si era posto l’obiettivo di incentivare il ricorso al lavoro part-time, dal lato tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro, nella prospettiva di favorire la diffusione di questa forma di rapporto in funzione di promozione dell’occupazione.
Funzione in un certo senso promozionale ha la norma contenuta nel d.lgs. 61/2000, secondo la quale, in tutti i casi in cui, per disposizione di legge o contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, “i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto”.
Ciò detto, occorre ancora soffermarsi sull’apparato sanzionatorio predisposto dal d.lgs. 61/2000 a garanzia del rispetto delle norme sin qui esaminate.
In primo luogo, in caso di difetto di forma scritta del contratto, il legislatore, dopo aver precisato che essa è richiesta solo ad probationem, ha voluto ribadire espressamente che è ammessa la prova per testimoni aggiungendo che, in difetto di tale prova, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui risulta giudizialmente accertata la mancanza della scrittura.
Più complessa è, invece la disciplina sanzionatoria relativa alle ipotesi in cui il contratto non contenga le indicazioni sulla durata ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Esclusa in questo caso la nullità dell’intero contratto, il legislatore distingue due ipotesi.
Nel caso in cui manchi l’indicazione della durata, il lavoratore può chiedere l’accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, con effetto dalla data della sentenza.
Nel caso, invece, in cui manchi l’indicazione della collocazione temporale, questa sarà determinata dal giudice, sulla base delle previsioni dei contratti collettivi, o in mancanza in via equitativa, tenendo conto delle responsabilità familiari e della necessità di integrazione del reddito del lavoratore, nonché delle esigenze del datore di lavoro.
Infine è da segnalare che il d.lgs. 61/2000 riconosce al lavoratore il diritto ad un risarcimento del danno nell’ipotesi di violazione del diritto di precedenza riconosciuto al lavoratore part-time nel caso di assunzione di nuovo personale a tempo pieno, in misura pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno nei 6 mesi successivi ad essa.
Si ricordi che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 276/2003 il diritto di precedenza sussiste solo se inserito nel contratto individuale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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