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Le ipotesi di nullità del licenziamento


La legge vieta espressamente, disponendone la nullità, il licenziamento adottato per motivi discriminatori, nonché il licenziamento per causa di matrimonio e quello delle lavoratrici madri.
L’adozione del regime sanzionatorio della nullità esprime una valutazione di maggiore gravità del recesso datoriale, lesivo dei principi costituzionali e non solo del diritto del lavoratore alla stabilità del posto di lavoro.
Quanto al c.d. licenziamento discriminatorio (al quale va ricondotto anche il c.d. licenziamento per ritorsione, ossia intimato a seguito di comportamenti sgraditi al datore di lavoro), la l. 604/66 stabilisce che i licenziamenti determinati “da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione alle attività sindacali” sono da considerare nulli “indipendentemente dalla motivazione adottata”.
Tali disposizioni sono confermate dalla l. 108/90, la quale, oltre a ribadire la nullità del licenziamento discriminatorio, ha stabilito che in tali casi è sempre applicabile la tutela reale.
Riguardo al licenziamento per causa di matrimonio, la l. 7/63 dispone la nullità delle clausole c.d. di nubilato (clausole contenute nei contratti che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del loro matrimonio) nonché la nullità del licenziamento intimato a causa di matrimonio.
La legge sancisce la nullità del licenziamento intimato dal giorno della pubblicazione del matrimonio fino a 1 anno dopo la celebrazione dello stesso (al datore di lavoro è data tuttavia la facoltà di provare che il licenziamento è avvenuto per uno di quei casi in cui era ammesso il licenziamento della lavoratrice gestante o puerpera).
Completa la tutela contro questi licenziamenti la sanzione della nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo su indicato, a meno che la lavoratrice non le confermi entro 1 mese alla Direzione provinciale del lavoro.
Infine merita di essere ricordato che con la nullità sono sanzionati i licenziamenti delle lavoratrici madri (e dei lavoratori padri) e quelli causati dalla domanda o dalla fruizione di congedi par motivi di cura familiare o di formazione.

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