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La mobilità orizzontale del lavoratore


L’art. 2103 c.c. permette la c.d. mobilità orizzontale, consentendo al datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
Il richiamo alle mansioni “ultime effettivamente svolte” non solleva particolari problemi, essendo evidente l’intenzione del legislatore di porre come termine di raffronto (ai fini della valutazione dell’equivalenza) non le mansioni che occasionalmente il prestatore possa ricoprire prima della nuova adibizione, bensì quelle “definitive” ed effettive che lo stesso abbia ricoperto per ultime.
Il problema che si pone è dunque soprattutto quello di definire il concetto di equivalenza.
Al riguardo va anzitutto sottolineato che la c.d. garanzia retributiva, esplicitamente prevista dallo stesso art. 2103 c.c., indica come l’equivalenza richiamata dal legislatore non coincida necessariamente con la parità di trattamento economico.
Per questo non basta che due posizioni di lavoro siano retribuite in misura uguale per poter affermare che le rispettive mansioni siano equivalenti.
Ciò premesso si può ritenere che il criterio dell’equivalenza si ricolleghi al requisito dell’affinità fra le vecchie e le nuove mansioni.
Tuttavia, mentre l’affinità aveva riguardo esclusivo alle mansioni oggettivamente considerate in sé stesse, il criterio dell’equivalenza può includere anche un riferimento soggettivo alla capacità professionale e, quindi, alla professionalità del lavoratore.
In conclusione vale la pena segnalare che nel nuovo sistema di inquadramento per aree professionali, di cui si è parlato in precedenza, i contratti prevedono normalmente il lavoratore possa essere adibito a tutte le mansioni relative alle posizioni ricomprese nell’area professionale di appartenenza, talora specificando che esse sono considerate come “contrattualmente equivalenti” (anche se di solito i contratti collettivi stabiliscono limitazioni alla mobilità del lavoratore sulle mansioni della stessa area, nonché la tutela economica della conservazione del trattamento economico più favorevole nel caso di adibizione e mansioni relative ad una posizione per la quale tale trattamento risulti complessivamente inferiore a quello fissato per la posizione di provenienza).
Va detto che è dubbio se, a fronte di una nozione contrattuale di equivalenza, debba essere quest’ultima a prevalere, anche qualora non risulti conforme a quella di derivazione giurisprudenziale.

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