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Gli accertamenti sanitari per il lavoratore


L’art. 5 St. lav. disciplina gli accertamenti sanitari, ed al riguardo vengono in rilievo in primo luogo quelli diretti a controllare la giustificazione dell’assenza del lavoratore in caso di infermità.
Si tratta pur sempre di un controllo funzionale all’esecuzione della prestazione di lavoro, ancorché non esercitato direttamente sui comportamenti del lavoratore all’interno dell’azienda.
La norma ha vietato la prassi di far controllare da un medico di fiducia del datore di lavoro lo stato di malattia giustificativo dell’assenza dal lavoro.
Il divieto ha lo scopo di conciliare il diritto alla salute del lavoratore, costituzionalmente garantito, con quello non solo del datore di lavoro alla prestazione dovuta, ma anche dell’istituto previdenziale tenuto all’erogazione della prestazione indennitaria in luogo della prestazione.
Ed a tal fine la norma ha disposto che il controllo possa avvenire soltanto attraverso un accertamento medico effettuato dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali, su richiesta del datore di lavoro.
Al fine di rendere efficaci questi controlli, con successivi interventi legislativi, si è disposto che in caso di malattia il medico curante invii all’istituto previdenziale un certificato di diagnosi con l’attestazione dell’inizio e della durata presunta della malattia, e che il lavoratore, a sua volta, nei due giorni successivi, invii l’attestazione della malattia al datore di lavoro.
Si è previsto che i controlli sullo stato di malattia del lavoratore siano effettuati, entro lo stesso giorno della richiesta del datore di lavoro, ad opera di medici convenzionati con l’istituto previdenziale, in fasce orarie prestabilite (c.d. di reperibilità).
Il lavoratore assente dal proprio domicilio senza giustificato motivo decade dall’intero trattamento economico per i primi 10 giorni e dalla metà di esso per i giorni successivi.
L’art. 53 St. lav. prevede, poi, la facoltà di “far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”, ribadendo anche per questo tipo di visite il divieto del ricorso ai medici fiduciari dell’imprenditore.
Va detto, peraltro, che l’intera materia dei controlli sull’idoneità fisica del lavoratore va oggi in qualche misura riconsiderata alla luce del d.lgs. 626/94.
Questo obbliga il datore di lavoro a nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti a determinate lavorazioni considerate particolarmente rischiose.
Il medico competente potrà essere un dipendente da una struttura pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, un libero professionista o anche un dipendente del datore di lavoro.
A tale soggetto spetta il compito di effettuare, tra l’altro, anche gli accertamenti preventivi e periodici al fine di valutare l’idoneità del lavoratore ad una specifica mansione.
Le due disposizioni sembrano porsi in rapporto di specialità: infatti l’art. 53 St. lav. regola l’accertamento della generica idoneità fisica di tutti i lavoratori, mentre i controlli medici contemplati dal d.lgs. 626/94 sono riferiti alle specifiche mansioni cui sono addetti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

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