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Funzioni di enti pubblici per favorire la ricerca dell'impiego


Si può dire che l’unica funzione che resta attribuita in via esclusiva ai centri per l’impiego è l’accertamento dello stato di occupazione-disoccupazione.
Questo rileva sia ai fini della promozione dell’attività che il servizio pubblico svolge per la ricerca di un’occupazione per il disoccupato, sia per l’eventuale erogazione dei relativi sussidi.
Si è disposto che le Regioni organizzino i servizi per l’impiego assicurando comunque alcuni livelli minimi, anche in ottemperanza ai vincoli imposti dalla normativa comunitaria.
In particolare, essi devono effettuare almeno un colloquio di orientamento entro 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; devono attivare iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altre misure che favoriscano l’integrazione professionale degli adolescenti, dei giovani, delle donne in cerca di reinserimento lavorativo (non oltre 4 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione).
La perdita dello stato di disoccupazione segue alla mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure sopraindicate, oppure al rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato, o a tempo determinato, o di lavoro somministrato.
In definitiva, si può affermare che al sistema burocratico centralizzato e monopolistico del collocamento pubblico si è sostituito un modello decentrato che vede le amministrazioni locali dotate di molteplici funzioni per la gestione del mercato del lavoro, concepite non più in funzione di controllo dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro ma in una logica di servizio pubblico offerto a lavoratori ed imprese a sostegno dell’occupazione, anche in concorrenza con i privati.
Va ancora osservato che il fenomeno degli alti tassi di disoccupazione e della scarsa (o nulla) crescita occupazionale non riguarda soltanto il nostro Paese, ma rappresenta una preoccupazione condivisa, sia pure in differente misura, da tutti gli Stati dell’UE.
A questo riguardo il Trattato di Amsterdam del 1997 ha collocato il raggiungimento di “un elevato livello di occupazione e di protezione sociale” tra le finalità fondamentali dell’UE.

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