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Tutela e sicurezza del lavoro: riforma costituzionale e decentramento regionale


La scelta del decentramento amministrativo dei servizi all’impiego è stata rafforzata con la riforma costituzionale attuata con la l. cost. 3/2001, la quale ha previsto tra le materie di competenza concorrente Stato-Regioni la “tutela e sicurezza del lavoro”, nella quale rientra la disciplina dei servizi per l’impiego e del collocamento.
Si sono così aperti per le Regioni ampi spazi di intervento per ridisegnare gli organismi chiamati a gestire, in sede locale, l’attività amministrativa attinente ai servizi per l’impiego.
Nel contempo il legislatore è intervenuto ad adeguare la disciplina dettata, trasformandola esplicitamente in disposizioni di principio cui le Regioni devono attenersi.
A completamento dell’evoluzione così ricostruita, va aggiunto che la normativa statuale in materia di servizi per l’impiego deve, ai sensi dell’art. 1172 lett. m cost., individuare i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

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