Le formule di assoluzione nel processo penale
- Assoluzione perché “il fatto non sussiste”
Quando il fatto di reato addebitato nell’imputazione non trova conforto nelle risultanze processuali.
Ciò significa che il fatto storico ricostruito mediante le prove non rientra nella fattispecie incriminatrice dal punto di vista degli elementi oggettivi, poiché non risultano presenti gli elementi di fatto che dovrebbero integrare la condotta, l’evento o il rapporto di causalità.
- Assoluzione perché “l’imputato non ha commesso il fatto”
Quando il fatto addebitato all’imputato sussiste dal punto di vista del solo elemento oggettivo, ma il reato non è stato commesso dall’imputato, bensì da terzi.
- Assoluzione perché “il fatto non costituisce reato”
Quando il fatto addebitato nell’imputazione è stato commesso dall’imputato e sussiste nei suoi elementi oggettivi, previsti dalla fattispecie incriminatrice, e tuttavia il fatto non è un illecito penale.
Possono mancare o quello specifico elemento soggettivo che è richiesto dalla norma incriminatrice o uno degli elementi oggettivi che costituiscono il presupposto della condotta o dell’evento.
Il giudice utilizza la formula “il fatto non costituisce reato” anche quando sono integrati sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo, ma il fatto è stato commesso in presenza di una delle cause di giustificazione.
- Assoluzione perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”
Quando il fatto storico indicato nell’imputazione non rientra in alcuna fattispecie incriminatrice né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo.
Siamo di fronte ad una assoluzione in punto di diritto.
Il fatto contestato è stato commesso, ma è estraneo a qualsiasi norma incriminatrice: è stato attribuito all’imputato per un errore di valutazione giuridica del pm.
La formula è utilizzata anche quando il fatto era previsto come reato, ma la relativa norma di legge ha perso efficacia.
- Assoluzione perché “il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione”
Quando il giudice accerta che il fatto è stato commesso ed è penalmente illecito, ma l’imputato non è punibile in concreto.
Infatti, egli può essere non imputabile, può essere coperto da una causa di non punibilità, o può essere penalmente immune.
La presente formula terminativa è la più sfavorevole: da un lato, il giudice riconosce che l’imputato ha commesso un fatto penalmente illecito anche se lo dichiara esente dalla pena; dall’altro, se il giudice accerta che l’autore del reato non è imputabile, ma pericoloso socialmente, deve applicargli la misura di sicurezza prevista dalla legge.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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