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Applicazione provvisoria di misure di sicurezza


Il codice prevede che alcune misure di sicurezza possano essere applicate provvisoriamente a titolo di provvedimento cautelare.
Trattasi, ad esempio, del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per l’imputato affetto da vizio di mente totale, e del ricovero in casa di cura e custodia per l’imputato semi-infermo di mente.
Occorre che siano presenti i seguenti presupposti:
- gravi indizi di “commissione del fatto”;
- imputato socialmente pericoloso;
- non devono essere applicabili in concreto le cause di giustificazione, di non punibilità o di estinzione del reato.
La persona nei cui confronti è applicata provvisoriamente la misura di sicurezza è un soggetto che è ritenuto incapace di intendere o di volere al momento del fatto; egli è ricoverato in attesa di una sentenza che lo dichiarerà non punibile per infermità mentale totale o parziale.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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