La revocazione nel diritto amministrativo
È ammesso, nei confronti delle sentenze dei Tar e delle decisioni del Consiglio di Stato, il rimedio della revocazione.
In entrambi i casi è fatto rinvio al codice di procedura civile.
Va osservato, però, che nella legge istitutiva dei Tar le disposizioni del giudice sono richiamate in modo impreciso e con varie incongruenze e illogicità.
L’istituto della revocazione, tradizionalmente, veniva ricondotto a due ipotesi: la revocazione ordinaria, ammessa nei confronti di sentenze non ancora passate in giudicato; e la revocazione straordinaria, ammessa nei confronti delle sentenze già passate in giudicato, perché relativa a vizi della sentenza che possono venire in evidenza solo in un secondo momento.
La revocazione ordinaria è ammessa in tutti i casi previsti dall’art. 395 c.p.c.; la revocazione straordinaria è ammessa, invece, solo nelle ipotesi previste dall’art. 395 n. 1-2-3-6 c.p.c.
I casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c. riguardano:
1. la sentenza che sia effetto del dolo di una parte in danno a un’altra;
2. la sentenza pronunciata in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza;
3. in caso di ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario (la revocazione presuppone in questo caso che il ritardo nella scoperta del documento non sia imputabile alla colpa della parte e che il documento non fosse disponibile neppure nel giudizio d’appello);
4. la sentenza che sia affetta da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (si tratta dell’ipotesi di revocazione più importante e discussa: l’errore di fatto che consente la revocazione deve essere stato, ovviamente, determinante per la sentenza, e non deve concernere le valutazioni dei fatti compiute dal giudice, ma deve consistere in una errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti o dei documenti prodotti nel giudizio);
5. la sentenza contraddittoria con altra passata in giudicato, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (questa ipotesi di revocazione presuppone l’identità degli elementi di identificazione dell’azione nei sue diversi giudizi);
6. la sentenza affetta dal dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
In tutti questi casi si configurano vizi che per la loro particolare gravità hanno giustificato la previsione di un rimedio eccezionale ad hoc.
Nel processo amministrativo, però, la presentazione di ricorsi per revocazione (motivati soprattutto con l’errore di fatto) si verifica con una certa frequenza.
Il ricorso per revocazione si propone avanti al medesimo giudice che ha emesso la sentenza: il giudice adito procede all’accertamento delle condizioni per la revocazione e, nel caso di accertamento positivo, al riesame del merito della controversia già precedentemente decisa.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo II, a.a 2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di giustizia amministrativa
- Autore del libro: Aldo Travi
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