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Quadro generale della giurisdizione amministrativa


Il ricorso alla Quarta sezione fu introdotto per estendere la tutela del cittadino nei confronti dell’Amministrazione, offertogli la possibilità di ottenere dal Consiglio di Stato una pronuncia costitutiva, di annullamento di un atto amministrativo illegittimo.
Il ricorso al giudice amministrativo fu configurato innanzi tutto come mezzo di impugnazione dell’atto amministrativo.
Accanto a questo primo obiettivo, il ricorso al Consiglio di Stato ha assicurato un obiettivo ulteriore e parzialmente diverso dal primo, che ha finito progressivamente col diventare prevalente per l’interpretazione della giurisdizione amministrativa: la garanzia dell’interesse legittimo.
D’altra parte, agli organi della giurisdizione amministrativa la Costituzione assegna proprio la tutela degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Di conseguenza la tutela degli interessi legittimi è devoluta al giudice amministrativo anche quando non sia possibile l’impugnazione di un provvedimento amministrativo: si pensi, in particolare, alla tutela rispetto al “silenzio” dell’Amministrazione.
Queste considerazioni comportano la necessità di un adeguamento del quadro normativo al ruolo primario, di garanzia degli interessi legittimi, del giudice amministrativo.
In mancanza di interventi del legislatore, il Consiglio di Stato ha ritenuto, anche in via pretoria, di poterlo avviare.
Così, nell’esempio già proposto del giudizio in tema di “silenzio” dell’Amministrazione su richieste di provvedimenti (c.d. silenzio-rifiuto).
Solo più di recente il legislatore ha ammesso espressamente una tutela non impugnatoria nei confronti del “silenzio”.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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