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L'impugnazione giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario


Il principio dell’alternatività ha riflessi anche sull’impugnazione giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario.
L’impugnazione della decisione avanti al giudice amministrativo è ammessa solo per “vizi di forma o di procedimento”: coerentemente con le ragioni del principio di alternatività, la norma viene interpretata nel senso che tali vizi possano riguardare solo fasi del procedimento successive al parere del Consiglio di Stato.
La limitazione del diritto d’azione è giustificata, nel caso del ricorrente, per il fatto che essa consegue alla sua scelta di proporre il rimedio straordinario e, nel caso del controinteressato, per il fatto che essa consegue alla scelta di non proporre l’”opposizione” appena esaminata.
Nel caso, invece, del controinteressato che non sia stato posto nelle condizioni di poter proporre l’”opposizione” la regola dell’alternatività recede rispetto alla garanzia costituzionale del diritto l’azione: in questo caso particolare l’impugnazione è possibile per qualsiasi ordine di vizi di legittimità.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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