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La tutela dei cittadini nei confronti dell’amministrazione (allegato D della l. 2248/1865)


La tutela del cittadino nei confronti dell’Amministrazione pertanto risultava così articolata: nelle “materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico” era ammessa la tutela giurisdizionale, davanti al giudice ordinario; nelle altre materie, la tutela del cittadino si risolveva nell’ambito dell’Amministrazione stessa ed era ammesso per ciò solo il ricorso gerarchico.
In ogni caso, sulla base dell’allegato D, la “legittimità di provvedimenti amministrativi” poteva essere contestata dai cittadini con il ricorso al Re (ricorso straordinario);
c.    nelle controversie di competenza del giudice ordinario, le ragioni della specialità dell’Amministrazione non scomparivano del tutto, ma trovavano un riscontro nei limiti “interni” della giurisdizione civile (art. 4).
L’equilibrio tra garanzia della tutela giurisdizionale e separazione dei poteri era ricercato in primo luogo ammettendo un sindacato del giudice ordinario solo sulla legittimità dell’atto amministrativo, e non sulla sua opportunità o convenienza.
Inoltre era riconosciuta al giudice ordinario la competenza a sindacare la legittimità dell’atto amministrativo, ma non ad annullarlo, revocarlo o modificarlo: un intervento del genere era riservato all’Amministrazione.
Infine, la valutazione del giudice ordinario circa la legittimità di un atto amministrativo poteva rilevare solo ai fini del giudizio in corso e non poteva produrre effetti generali.
Sempre con riferimento ai limiti interni della giurisdizione ordinaria, la legge introduceva il controverso istituto della “disapplicazione dell’atto amministrativo” da parte del giudice ordinario;
d.    si tenga presente, infine, che l’Amministrazione non era sottratta agli effetti della sentenza: essa era tenuta a “conformarsi” al provvedimento del giudice (c.d. giudicato), ovviamente nei limiti del caso deciso (art. 42).
Questa prescrizione fondamentale di ottemperanza al giudicato individuava un criterio del rapporto istituzionale fra potere amministrativo e potere giurisdizionale, sancendo, sostanzialmente, la prevalenza del secondo rispetto al primo.
Si trattava, però, non di una prevalenza fra organi, ma solo di una prevalenza fra atti.
Con la disposizione in esame il legislatore aveva voluto garantire meglio la legalità dell’Amministrazione; tuttavia, non introdusse nessuno strumento per rendere effettivo e coercibile l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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