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Il giudice ordinario e la Quarta sezione: causa petendi e la teoria della prospettazione


Il rigetto della tesi del petitum induce a valorizzare fortemente l’altro elemento tradizionale dell’azione, rappresentato dalla causa petendi: la controversia è di controversi a del giudice amministrativo se è fatto valere un interesse legittimo; invece, è di competenza del giudice ordinario se è fatto valere un diritto soggettivo.
Si deve, però, ancora capire alla stregua di quali circostanze si possa stabilire se sia fatto valere un diritto soggettivo o un interesse legittimo.

A questo proposito costituisce un termine ricorrente di confronto la c.d. teoria della prospettazione.
Secondo questa teoria si deve attribuire rilievo decisivo alla “prospettazione” della posizione giuridica soggettiva come risulta dagli atti introduttivi del giudizio: se l’attore allega di essere titolare di un interesse legittimo, la tutela spetta al giudice amministrativo; se, invece, si presenta come titolare di un diritto soggettivo, è competente il giudice ordinario.
La Cassazione ha respinto la tesi della prospettazione fin dal 1897perchè assumeva come dato fisiologico che la decisione ultima sull’individuazione del giudice competente potesse dipendere da valutazioni o da scelte di convenienza della parte.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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