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La sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c.


La norma ammette tale azione qualora sia possibile e non sia esclusa dal titolo.
Per esperire l’azione l’attore deve aver eseguito la sua prestazione o avere fatto offerta nei modi di legge; la giurisprudenza si accontenta di qualsiasi offerta e ad essa equipara la convocazione davanti al notaio per la conclusione del definitivo.
Quanto al requisito della possibilità, deve essere, appunto, possibile realizzare gli effetti traslativi, e ciò dovrà escludersi, ad esempio, quando il promittente non è più proprietario perché ha alienato con atto trascritto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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