I contratti dei consumatori e il codice del consumo
Si è sottolineato che il legislatore predispone in testi omogenei norme derogatorie al codice civile, il quale viene così a perdere la sua centralità come esito di un processo di decodificazione.
Da qui l’idea che il codice di diritto comune sopravviva solo come disciplina residuale.
Altri formulano la conclusione del tutto diversa, secondo la quale i codici di settore non introducono deroghe eccezionali alla disciplina del codice di diritto comune ma disposizioni complementari.
Il codice del consumo conferma questa ultima ricostruzione in una pluralità di disposizioni:
l’art. 38 c.d.c. precisa che, per quanto non è previsto nella disciplina di settore, si applica il codice civile;
l’art. 1469 bis c.c. contiene una disposizione che “rafforza la qualificazione del codice civile come regola fondamentale alla quale ricorrere quando non vi siano regole speciali derogatorie del Codice del consumo”;
l’art. 143 c.d.c. precisa che è nulla ogni disposizione in contrasto con quelle norme e che al consumatore devono essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste in esse o in altre norme più favorevoli al consumatore;
l’art. 2 c.d.c. fissa alcuni diritti irrinunciabili per il consumatore.
Da queste norme si trae che esiste un sistema coerente di norme speciali di protezione idoneo a derogare alla disciplina generale del contratto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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