Le indagini preliminari nel processo penale
Il Pubblico Ministero svolge funzioni investigative: può disporre perquisizioni, sequestri e accertamenti tecnici, e ha il potere di ordinare il fermo di un soggetto gravemente indiziato quando vi è pericolo di fuga.
Tutte le altre misure coercitive nei confronti dell’imputato possono essere disposte soltanto dal giudice su richiesta del PM.
Le funzioni di garanzia sono svolte da un nuovo organo, denominato “giudice per le indagini preliminari”, che differisce dal giudice istruttore del codice del 1930 in quanto non ha poteri di iniziativa probatoria, e cioè non ha il compito di investigare, bensì soltanto di decidere sulle richieste delle parti.
Nella fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero non ha, di regola, il potere di assumere prove direttamente utilizzabili per la decisione finale.
Se occorre assumere subito prove non rinviabili al dibattimento, il Pubblico Ministero o l’indagato possono farne domanda.
Il giudice, se accoglie l’istanza, dispone che le prove siano assunte dinanzi a lui in una udienza denominata incidente probatorio e possono essere successivamente utilizzate ai fini della decisione finale.
Terminate le indagini preliminari, il Pubblico Ministero formula le sue richieste al giudice entro termini massimi prefissati dalla legge.
Egli chiede l’archiviazione se la notizia di reato è infondata, se l’azione penale è improcedibile, se il reato è estinto o se il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Viceversa, se vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa in dibattimento, il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio formulando l’imputazione.
Se il Pubblico Ministero chiede l’archiviazione, il giudice può negarla e imporre una imputazione coatta e fissa l’udienza preliminare, ciò per evitare l’arbitrio del Pubblico Ministero sulle archiviazioni.
L’udienza preliminare si svolge alla presenza delle parti.
Al giudice spetta di verificare la fondatezza, o meno, dell’imputazione: nel primo caso emana il decreto che dispone il giudizio, nel secondo caso pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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