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I procedimenti semplificati nel processo penale


Gli ordinamenti che adottano un sistema processuale accusatorio, prevedono altresì meccanismi di semplificazione che riservano la procedura più garantita soltanto ai casi veramente controversi o ai reati gravi.
Il nuovo codice ha previsto sei riti semplificati:
Patteggiamento, l’imputato si può accordare con il Pubblico Ministero sulla specie e sulla misura di pena da applicare.
Il massimo di sanzione, che poteva essere patteggiata, è stato portato a 5 anni.
Il giudice ha il potere di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena.
Giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare sulla base degli atti raccolti nel fascicolo del PM.
Nell’udienza preliminare il giudice può pronunciare una sentenza di proscioglimento o di condanna, ma in quest’ultimo caso sussiste un incentivo per l’imputato: la pena è ridotta di ⅓.
Giudizio immediato su richiesta del PM, se la prova è evidente e l’imputato è stato invitato a rendere interrogatorio, il Pubblico Ministero può chiedere al GIP il rinvio a giudizio senza udienza preliminare.
Se la richiesta è accolta dal giudice, questi ordina il rinvio a giudizio.
Entro 15 giorni dalla notificazione della citazione, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, altrimenti ha luogo il dibattimento.
Giudizio immediato su richiesta dell’imputato, dopo che il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, l’imputato può chiedere al giudice di essere rinviato a dibattimento senza udienza preliminare.
In tal caso il giudice è obbligato a pronunciare il decreto che dispone il giudizio.
Giudizio direttissimo, quando una persona è arrestata il flagranza o quando l’indagato ha confessato nel corso dell’interrogatorio, il Pubblico Ministero può condurlo direttamente davanti al giudice in dibattimento.
Procedimento per decreto, per i reati meno gravi il Pubblico Ministero può presentare al GIP richiesta motivata di emissione di un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria.
La pena richiesta può essere diminuita fino alla metà del minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice, comunque il giudice si riserva la facoltà di accoglierla o respingerla.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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