L’irretrattabilità dell’azione penale
L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
A seguito dell’iniziale esercizio dell’azione penale, nessuno può, di regola, interrompere il processo.
Il codice pone alla regola una eccezione: se risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone, con ordinanza, che questo sia sospeso: c.d. incapacità dell’imputato ad affrontare il processo.
Continua a leggere:
- Successivo: Le scuole penalistiche e le teorie sulla testimonianza
- Precedente: La nozione di procedibilità d’ufficio
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
Altri appunti correlati:
- Indagini preliminari, processo e sentenza
- Le prove, il procedimento probatorio e il processo
- La Polizia Giudiziaria
- Il Pubblico Ministero
- Procedura civile
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il pubblico ministero nel processo civile
- Gli accertamenti tecnici irripetibili nel processo penale
- Indagini difensive e giusto processo
- Le garanzie processuali dell'imputato nella prassi del Tribunale Penale Internazionale per la Ex Jugoslavia
- Indagine preliminare sulle proprietà meccaniche di contenitori polimerici per uso cosmetico: il caso di polietileni e polietileni tereftalati
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.