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L’irretrattabilità dell’azione penale


L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
A seguito dell’iniziale esercizio dell’azione penale, nessuno può, di regola, interrompere il processo.
Il codice pone alla regola una eccezione: se risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone, con ordinanza, che questo sia sospeso: c.d. incapacità dell’imputato ad affrontare il processo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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