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La fase di introduzione della causa



L’ATTO DI CITAZIONE

EX ART. 163.1 CPC è stabilito che «LA DOMANDA SI PROPONE MEDIANTE CITAZIONE A COMPARIRE A UDIENZA FISSA (perché la data dell’udienza è fissata dall’attore)»; quale limite alla discrezionale scelta dell’attore riguardo la data dell’udienza, EX ART. 163.2 CPC è stabilito che «IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE STABILISCE AL PRINCIPIO DELL'ANNO GIUDIZIARIO, CON DECRETO APPROVATO DAL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO, I GIORNI DELLA SETTIMANA E LE ORE DELLE UDIENZE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLA PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI».
… Il contenuto dell’atto di citazione … - Come si è già detto, l’atto di citazione ha due principali funzioni: la c. d. vocatio in ius, cioè la citazione/la chiamata in causa del convenuto, quale funzione propria dell’atto di citazione; e la c. d. editio actionis, cioè l’identificazione della domanda, quale funzione propria di tutti gli atti introduttivi del processo. A tal proposito, EX ART. 163.3 CPC, quale elenco dei requisiti formali dell’atto di citazione, è stabilito che «L’ATTO DI CITAZIONE DEVE CONTENERE: 1) L’INDICAZIONE DEL TRIBUNALE DAVANTI AL QUALE LA DOMANDA È PROPOSTA (quale requisito indispensabile per la citazione del convenuto e, di conseguenza, attinente alla validità dell’atto di citazione. Si tratta di individuazione di ufficio giudiziario - e non di giudice persona fisica -); 2) IL NOME, IL COGNOME E LA RESIDENZA DELL’ATTORE, IL NOME, IL COGNOME, LA RESIDENZA O IL DOMICILIO O LA DIMORA DEL CONVENUTO (Cioè le parti processuali, quale elemento soggettivo d’identificazione della domanda e, di conseguenza, attinente alla validità dell’atto di citazione. Tuttavia, l’indicazione delle parti è fatta rientrare dal legislatore entro la vocatio in ius) E DELLE PERSONE CHE RISPETTIVAMENTE LI RAPPRESENTANO (legalmente) O LI ASSISTONO (volontariamente) (qualora le parti processuali abbiano capacità di essere tali, ma non abbiano capacità processuale). SE ATTORE O CONVENUTO È UNA PERSONA GIURIDICA, UN’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA O UN COMITATO LA CITAZIONE DEVE CONTENERE LA DENOMINAZIONE O LA DITTA, CON L’INDICAZIONE DELL’ORGANO O UFFICIO CHE NE HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO; 3) LA DETERMINAZIONE DELLA COSA OGGETTO DELLA DOMANDA (Cioè il petitum, quale elemento oggettivo d’identificazione della domanda dell’attore e, di conseguenza, attinente alla validità dell’atto di citazione); 4) L’ESPOSIZIONE DEI FATTI (Cioè la causa petendi, quale eventuale elemento oggettivo d’identificazione della domanda dell’attore e, di conseguenza, attinente alla validità dell’atto di citazione) E (l’esposizione) DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO [quale requisito attinente alla preparazione della causa. In particolare, l’esposizione degli elementi di diritto non attiene alla funzione di identificazione della domanda, perché, secondo il principio per cui iura novit curia, è il giudice che individua la norma di diritto applicabile alla fattispecie e, dunque, alla base della domanda dell’attore!] COSTITUENTI LE RAGIONI DELLA DOMANDA, CON LE RELATIVE CONCLUSIONI (dell’attore) (quale requisito attinente alla preparazione della causa); 5) L’INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA DEI QUALI L’ATTORE INTENDE VALERSI E IN PARTICOLARE DEI DOCUMENTI CHE OFFRE IN COMUNICAZIONE (quale requisito attinente alla preparazione della causa); 6) IL NOME E IL COGNOME DEL PROCURATORE E L’INDICAZIONE DELLA PROCURA, QUALORA QUESTA SIA STATA GIÀ RILASCIATA [cioè l’avvocato e, eventualmente, la procura alle liti, quali requisiti attinenti alla preparazione della causa In particolare, è evidenziato che la procura alle liti deve essere indicata «QUALORA QUESTA SIA STATA GIÀ RILASCIATA», poiché EX ART. 125.2 CPC è stabilito che «LA PROCURA AL DIFENSORE DELL'ATTORE PUÒ ESSERE RILASCIATA IN DATA POSTERIORE ALLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO, PURCHÈ ANTERIORMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RAPPRESENTATA»]; 7) (quali requisiti indispensabili per la citazione del convenuto e, di conseguenza, attinenti alla validità dell’atto di citazione) L’INDICAZIONE DEL GIORNO DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE [Poiché il legislatore vuole che il convenuto abbia un lasso di tempo adeguato e abbastanza ampio - che decorre dalla notificazione dell’atto di citazione (quale avvenuta conoscenza legale, in capo al convenuto, della proposizione di una domanda nei suoi confronti) a 20 giorni prima dell’udienza (quale termine ultimo per non incorrere nelle decadenze EX ART. 38.1 CPC ed EX ART. 167.2 CPC) - per predisporre le proprie difese (cioè per contattare un avvocato, il quale, poi, deve avere il tempo di predisporre un atto difensivo), nel fissare il giorno della prima udienza, l’attore deve osservare un termine dilatorio, secondo la prof.ssa eccessivo a livello di dilatazione dei tempi processuali: EX ART. 163-BIS.1 CPC, rubricato “Termini per comparire”, è stabilito che «TRA IL GIORNO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE E QUELLO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DEBBONO INTERCORRERE TERMINI LIBERI NON MINORI DI NOVANTA GIORNI SE IL LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE SI TROVA IN ITALIA E DI CENTOCINQUANTA GIORNI SE SI TROVA ALL'ESTERO», motivo per cui, al fine di predisporre le proprie difese, il convenuto avrà rispettivamente (90-20) = 70 giorni - cioè poco più di 3 mesi, che, pre LEGGE N. 263 DEL 2005, erano solo 40 giorni, quale lasso di tempo più ragionevole secondo la prof.ssa -, oppure (150-20) = 130 giorni. Tuttavia, EX ART. 163-BIS.2 CPC è stabilito che «NELLE CAUSE CHE RICHIEDONO PRONTA SPEDIZIONE (cioè le cause che hanno una certa urgenza) IL PRESIDENTE PUÒ, SU ISTANZA DELL'ATTORE E CON DECRETO MOTIVATO IN CALCE ALL'ATTO ORIGINALE E DELLE COPIE DELLA CITAZIONE, ABBREVIARE FINO ALLA METÀ I TERMINI INDICATI DAL PRIMO COMMA». Inoltre, EX ART. 163-BIS.3 CPC è stabilito che «SE IL TERMINE ASSEGNATO DALL'ATTORE ECCEDE IL MINIMO INDICATO DAL PRIMO COMMA, IL CONVENUTO, COSTITUENDOSI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE MINIMO, PUÒ CHIEDERE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CHE, SEMPRE OSSERVATA LA MISURA DI QUEST'ULTIMO TERMINE, L'UDIENZA PER LA COMPARIZIONE DELLE PARTI SIA FISSATA CON CONGRUO ANTICIPO SU QUELLA INDICATA DALL'ATTORE. […]»: in genere, l’attore intende ottenere velocemente un dictum del giudice a quo, ma, talvolta, l’attore può fissare l’udienza molto in là nel tempo - al fine di posticipare il più possibile la decisione del giudice -, qualora, temendo che sia proposta una domanda nei suoi confronti da parte del medesimo convenuto, instauri un’azione di accertamento in proposito]; L’INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI NEL TERMINE DI VENTI GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA INDICATA AI SENSI E NELLE FORME STABILITE DALL’ART. 166, OVVERO DI DIECI GIORNI PRIMA IN CASO D’ABBREVIAZIONE DEI TERMINI, E A COMPARIRE, NELL’UDIENZA INDICATA, DINANZI AL GIUDICE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 168-BIS, CON L’AVVERTIMENTO CHE LA COSTITUZIONE OLTRE I SUDDETTI TERMINI IMPLICA LE DECADENZE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 167 [In particolare, quale decadenza cui va incontro il convenuto incorso in mancata costituzione in termini - di massimo 20 giorni prima dell’udienza di comparizione -, EX ART. 38.1 CPC è stabilito che «L’INCOMPETENZA PER MATERIA, QUELLA PER VALORE E QUELLA PER TERRITORIO SONO ECCEPITE, A PENA DI DECADENZA, NELLA COMPARSA DI RISPOSTA TEMPESTIVAMENTE DEPOSITATA»; allo stesso tempo, EX ART. 167.2 CPC è stabilito che nella comparsa di risposta il convenuto «A PENA DI DECADENZA DEVE PROPORRE LE EVENTUALI DOMANDE RICONVENZIONALI E LE ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO CHE NON SIANO RILEVABILI D'UFFICIO». Queste due decadenze sono stabilite al fine di far organizzare la propria difesa al convenuto entro un lasso di tempo adeguato, ma non irragionevolmente eccessivo!]».
… La nullità dell’atto di citazione EX ART. 164 CPC … - Secondo il principio generale di tassatività della nullità/dell’invalidità dell’atto processuale EX ART. 156.1 CPC (In particolare, come si è già detto, EX ART. 156.1 CPC è stabilito che «NON PUÒ ESSERE PRONUNCIATA LA NULLITÀ PER INOSSERVANZA DI FORME DI ALCUN ATTO DEL PROCESSO, SE LA NULLITÀ NON È COMMINATA DALLA LEGGE»), quale norma lunga e complessa, composta da sei commi, l’ART. 164 CPC identifica i casi in cui la mancanza di un requisito formale EX ART. 163.3 CPC determina la nullità dell’atto di citazione, dando una disciplina diversa, a seconda che il requisito formale attenga alla funzione di in ius vocatio - quale ipotesi disciplinata nei primi 3 commi dell’ART. 164 CPC - o di editio actionis - quale ipotesi disciplinata negli ultimi 3 commi dell’ART. 164 CPC -.
In particolare, la disciplina della nullità dell’atto di citazione EX ART. 164 CPC è stata riformata EX LEGGE N. 353 DEL 1990, ispirandosi al modello della disciplina della nullità della notificazione dell’atto di citazione EX ART. 291.1 CPC.
… per quanto attiene i requisiti formali relativi all’in ius vocatio … - In particolare, quali vizi di nullità conseguenti alla mancanza dei requisiti formali corrispondenti alla funzione di in ius vocatio, EX ART. 164.1 CPC è stabilito che «LA CITAZIONE È NULLA SE È OMESSO O RISULTA ASSOLUTAMENTE INCERTO ALCUNO DEI REQUISITI STABILITI NEI NUMERI 1) E 2) DELL'ARTICOLO 163 (cioè l’indicazione del Tribunale davanti a cui l’attore propone la domanda e/o l’individuazione delle parti processuali), SE MANCA L'INDICAZIONE DELLA DATA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE, SE È STATO ASSEGNATO UN TERMINE A COMPARIRE INFERIORE A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE (cioè inferiore a 90 giorni o a 150 giorni EX ART. 163-BIS.1 CPC) OVVERO SE MANCA L'AVVERTIMENTO PREVISTO DAL NUMERO 7) DELL'ARTICOLO 163 [cioè «L’AVVERTIMENTO (fatto al convenuto) CHE LA COSTITUZIONE OLTRE I SUDDETTI TERMINI (cioè entro 20 giorni prima della prima udienza/dell’udienza di comparizione) IMPLICA LE DECADENZE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 167»]».
Poiché EX ART. 162.1 CPC è stabilito, in linea generale, che «IL GIUDICE CHE PRONUNCIA LA NULLITÀ DEVE DISPORRE, QUANDO SIA POSSIBILE, LA RINNOVAZIONE DEGLI ATTI AI QUALI LA NULLITÀ SI ESTENDE», bisogna vedere se è possibile una sanatoria dei vizi di nullità EX ART. 164.1 CPC. A tal proposito, è comunque da chiarire che la nullità dell’atto di citazione è una c. d. nullità trasformabile, cioè è nullità assoluta o nullità relativa, a seconda della contumacia o della costituzione del convenuto.
In particolare, EX ART. 164.2 CPC è stabilito che «SE IL CONVENUTO NON SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO, IL GIUDICE, RILEVATA LA NULLITÀ DELLA CITAZIONE (quale ipotesi di nullità assoluta EX ART. 157.1 CPC, secondo cui «NON PUÒ PRONUNCIARSI LA NULLITÀ SENZA ISTANZA DI PARTE, SE LA LEGGE NON DISPONE CHE SIA PRONUNCIATA D'UFFICIO») AI SENSI DEL PRIMO COMMA (post attento esame dell’atto di citazione), NE DISPONE D'UFFICIO LA RINNOVAZIONE (dell’atto di citazione) ENTRO UN TERMINE PERENTORIO (cioè ordina all’attore di rinnovare l’atto di citazione e di rinotificarlo al convenuto). (Qualora avvenga,) QUESTA (rinnovazione dell’atto di citazione) SANA I VIZI E GLI EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELLA DOMANDA SI PRODUCONO SIN DAL MOMENTO DELLA PRIMA NOTIFICAZIONE . (In altre parole, si tratta di una sanatoria ex tunc, cioè con efficacia retroattiva al momento della notificazione dell’atto di citazione nullo. In particolare, come si è già detto, entro il processo ordinario civile di cognizione - ma non entro il processo penale -, post la sua proposizione previa notificazione dell'atto di citazione da parte dell’attore, la domanda produce determinati effetti processuali, quali sono la pendenza del processo civile e/o la perpetuatio iurisdictionis (= determinazione di competenza e di giurisdizione); e anche determinati effetti sostanziali, quali sono l’interruzione/la sospensione della prescrizione del diritto fatto valere nella domanda - salvo che si tratti di diritti imprescrittibili -, e/o l’impedimento della decadenza - eventualmente prescritta ex lege - per la proposizione dell’azione). SE LA RINNOVAZIONE NON VIENE ESEGUITA (entro il termine perentorio), IL GIUDICE ORDINA LA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO E IL PROCESSO SI ESTINGUE A NORMA DELL'ARTICOLO 307, COMMA TERZO».
Tuttavia, come si è già detto, EX ART. 156.3 CPC è stabilito, in linea generale, che «LA NULLITÀ NON PUÒ MAI ESSERE PRONUNCIATA, SE L'ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO», a causa di un evento esterno alla fattispecie dell’atto processuale di per sé viziato; in particolare, poiché, sotto il profilo della in ius vocatio, lo scopo dell’atto di citazione è la costituzione del convenuto, EX ART. 164.3 CPC - PRIMA PARTE - è stabilito che, pur senza un ordine del giudice a quo di rinnovazione dell’atto di citazione, «LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO SANA I VIZI DELLA CITAZIONE E RESTANO SALVI GLI EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DI CUI AL SECONDO COMMA […]».
ESEMPIO: Qualora l’atto di citazione manchi del requisito dell’indicazione della data della prima udienza e, in ogni caso, il convenuto si rivolga ad un avvocato che, recandosi in cancelleria a prender visione dell’originale dell’atto di citazione e, di conseguenza, ad informarsi circa la fissazione del giorno della prima udienza, lo faccia costituire in termini, il vizio di nullità della mancanza di tale indicazione è sanato ex tunc, perché l’atto di citazione ha raggiunto il proprio scopo!
D’altro canto, EX ART. 164.3 CPC - SECONDA PARTE - è stabilito che «[…] TUTTAVIA, SE IL CONVENUTO DEDUCE (con eccezione ad hoc) L'INOSSERVANZA DEI TERMINI A COMPARIRE O LA MANCANZA DELL'AVVERTIMENTO PREVISTO DAL NUMERO 7) DELL'ARTICOLO 163 (quali ipotesi di nullità relativa - che ledono entrambe il diritto di difesa del convenuto EX ART. 24.2 COSTITUZIONE - EX ART. 157.1 CPC, secondo cui «NON PUÒ PRONUNCIARSI LA NULLITÀ SENZA ISTANZA DI PARTE, SE LA LEGGE NON DISPONE CHE SIA PRONUNCIATA D'UFFICIO»), IL GIUDICE FISSA UNA NUOVA UDIENZA NEL RISPETTO DEI TERMINI (affinché sia meglio garantita al convenuto la possibilità di predisporre un’idonea difesa)».

ESEMPIO: Qualora l’atto di citazione contenga un termine a comparire di 60 giorni (< del termine dilatorio di 90 giorni EX ART. 163-BIS.1 CPC) e, di conseguenza, il convenuto abbia avuto (60-20) 0 40 giorni di tempo per predisporre le proprie difese e, di conseguenza, costituirsi in giudizio, il convenuto costituitosi può sollevare l’eccezione di vizio di nullità dell’atto di citazione EX ART. 164.1 CPC e, di conseguenza, ottenere dal giudice a quo la posticipazione della data dell’udienza di comparizione!
… per quanto attiene i requisiti formali relativi all’editio actionis … - In particolare, quali vizi di nullità conseguenti alla mancanza dei requisiti formali corrispondenti alla funzione di editio actionis, EX ART. 164.4 CPC è stabilito che «LA CITAZIONE È ALTRESÌ NULLA SE È OMESSO O RISULTA ASSOLUTAMENTE INCERTO IL REQUISITO STABILITO NEL NUMERO 3) DELL'ARTICOLO 163 (cioè il petitum) OVVERO SE MANCA L'ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CUI AL NUMERO 4) DELLO STESSO ARTICOLO (cioè la causa petendi)».
EX ART. 164.5 CPC è stabilito che «IL GIUDICE, RILEVATA LA NULLITÀ (quale ipotesi di nullità relativa EX ART. 157.1 CPC) AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE, (se il convenuto non si è costituito in termini/è contumace) FISSA ALL'ATTORE UN TERMINE PERENTORIO PER RINNOVARE LA CITAZIONE O, SE IL CONVENUTO SI È COSTITUITO, PER INTEGRARE LA DOMANDA [Infatti, poiché questi vizi di nullità relativa attengono all’identificazione della domanda dell’attore, la costituzione in termini del convenuto non è il raggiungimento dello scopo ad hoc EX ART. 156.3 CPC; di conseguenza, affinché vi sia una sanatoria EX ART. 162.1 CPC, è comunque necessaria l’integrazione dell’atto di citazione, che individui esattamente il mancante petitum e/o la mancante causa petendi]. RESTANO FERME LE DECADENZE MATURATE E SALVI I DIRITTI QUESITI ANTERIORMENTE ALLA RINNOVAZIONE O ALLA INTEGRAZIONE [In altre parole, si tratta di una sanatoria ex nunc, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si hanno solo dal momento in cui la sanatoria è posta in essere, cioè dal momento della rinnovazione o dell’integrazione dell’atto di citazione viziato - e non dal momento della notificazione dell’atto di citazione nullo, quale sanatoria ex tunc EX ART. 164.2 CPC -. Infatti, se non è ancora identificata, la domanda non può ancora produrre i propri effetti sostanziali e processuali! ESEMPIO: Poiché EX ART. 164.5 CPC «SONO SALVI I DIRITTI QUESITI ANTERIORMENTE ALLA RINNOVAZIONE O ALLA INTEGRAZIONE», il convenuto può eccepire la prescrizione del diritto soggettivo vantato dall’attore nel periodo di tempo intercorrente tra la notificazione dell’atto di citazione viziato e la sua sanatoria!]».
EX ART. 163.3 CPC è stabilito che, una volta che sia stato redatto, «L'ATTO DI CITAZIONE, SOTTOSCRITTO A NORMA DELL'ART. 125 [In particolare, EX ART. 125.1 CPC è stabilito che «SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI, LA CITAZIONE […] TANTO NELL'ORIGINALE QUANTO NELLE COPIE DA NOTIFICARE, DEBBONO ESSERE SOTTOSCRITTI DALLA PARTE, SE ESSA STA IN GIUDIZIO PERSONALMENTE (Nello specifico, trattandosi del processo di I grado di fronte al Tribunale, quest’ipotesi si realizza solo se la parte stessa è avvocato), OPPURE DAL DIFENSORE»], È CONSEGNATO DALLA PARTE O DAL PROCURATORE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, IL QUALE LO NOTIFICA A NORMA DEGLI ARTT. 137 SS (quali norme relative al procedimento di notificazione, di cui si è già trattato in precedenza)». Quando l’atto di citazione è stato notificato al convenuto, il processo di I grado è pendente di fronte al Tribunale e, di conseguenza, la domanda dell’attore produce i propri effetti sostanziali e processuali; tuttavia, il rapporto giuridico processuale si è instaurato solo tra attore e convenuto!

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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