Skip to content

Effetti dell'estinzione del processo



Ci resta da vedere quali sono gli effetti dell'estinzione del processo art. 310 c.p.c. Come ho già detto non estingue l'azione, ma in generale rende inefficaci gli atti compiuti. Però ci sono delle eccezioni, quindi: “l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza”. A questi provvedimenti noi ne aggiungiamo altri che conosciamo, quali sono i provvedimenti che mantengono la loro efficacia nel caso di estinzione del processo? Non sono qui perché si tratta di provvedimenti che sono stati aggiunti nella disciplina del codice. Le ordinanze anticipatorie e di condanna. In particolare le prime due perché, invece, la terza in caso di estinzione si trasforma in sentenza impugnabile. Quali saranno le sentenze di merito pronunciate nel processo che mantengono la loro efficacia anche se il processo si estingue? Le sentenze non definitive che siano state rese su una preliminare di merito, quindi c'è stata un'eccezione di prescrizione di diritto; il giudice ha reso una sentenza non definitiva, questa mantiene la sua efficacia nel caso di estinzione del processo. Invece che cosa sono le pronunce che regolano la competenza? In genere le pronunce che hanno ad oggetto il rito non acquistano un'efficacia di giudicato perché hanno un'efficacia limitata solo al processo in cui sono rese, però c'è un'eccezione. Ci sono delle pronunce rese da un particolare giudice che mantengono comunque la loro efficacia, la c.d. pan processuale. Quindi sono le pronunce rese sulla competenza dalla Corte di Cassazione, infatti la lettera di questo 2° comma è limitata alle pronunce rese in sede di regolamento di competenza. Però la giurisprudenza e la Corte di Cassazione le estende a tutte le pronunce rese dalla Corte di Cassazione non solo in materia di competenza, ma anche in materia di giurisdizione. Ma per la giurisdizione l'art. 59 della L. n. 69/2009 ci dice che le pronunce rese dalla Corte di Cassazione in materia di giurisdizione vincolano tutti i giudici. Che cosa mantiene anche una qualche efficacia? Il 3°comma dell'art. 310 c.p.c. ci dice che “le prove raccolte (nel processo di rito) sono valutate dal giudice a norma dell'art. 116 2° comma”. Questo vuol dire che non si è estinta l'azione e quindi viene istaurato un secondo processo con lo stesso oggetto tra le stesse parti, le prove che sono già state raccolte nel processo che si è estinto, potranno essere valutate dal giudice del secondo processo a norma dell' art. 116 c.p.c. 2° comma come argomento di prova. C'è anche una disciplina delle spese, come vedete, per il processo estinto a seguito di inattività diversa, proprio perché c'è un'inattività delle parti che sono a carico delle parti che le hanno anticipate. Quindi se si lascia estinguere il processo per inattività ciascuna parte si tiene le sue spese. Con l'estinzione abbiamo chiuso l'analisi del processo di cognizione di primo grado a cognizione piena che si svolge davanti al tribunale.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.