Effetti dell'estinzione del processo
Ci resta da vedere quali sono
gli effetti dell'estinzione del processo art. 310 c.p.c. Come ho già
detto non estingue l'azione, ma in generale rende inefficaci gli atti
compiuti. Però ci sono delle eccezioni, quindi: “l'estinzione rende
inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate
nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza”. A
questi provvedimenti noi ne aggiungiamo altri che conosciamo, quali sono
i provvedimenti che mantengono la loro efficacia nel caso di estinzione
del processo? Non sono qui perché si tratta di provvedimenti che sono
stati aggiunti nella disciplina del codice. Le ordinanze anticipatorie e
di condanna. In particolare le prime due perché, invece, la terza in
caso di estinzione si trasforma in sentenza impugnabile. Quali saranno
le sentenze di merito pronunciate nel processo che mantengono la loro
efficacia anche se il processo si estingue? Le sentenze non definitive
che siano state rese su una preliminare di merito, quindi c'è stata
un'eccezione di prescrizione di diritto; il giudice ha reso una sentenza
non definitiva, questa mantiene la sua efficacia nel caso di estinzione
del processo. Invece che cosa sono le pronunce che regolano la
competenza? In genere le pronunce che hanno ad oggetto il rito non
acquistano un'efficacia di giudicato perché hanno un'efficacia limitata
solo al processo in cui sono rese, però c'è un'eccezione. Ci sono delle
pronunce rese da un particolare giudice che mantengono comunque la loro
efficacia, la c.d. pan processuale. Quindi sono le pronunce rese sulla
competenza dalla Corte di Cassazione, infatti la lettera di questo 2°
comma è limitata alle pronunce rese in sede di regolamento di
competenza. Però la giurisprudenza e la Corte di Cassazione le estende a
tutte le pronunce rese dalla Corte di Cassazione non solo in materia di
competenza, ma anche in materia di giurisdizione. Ma per la
giurisdizione l'art. 59 della L. n. 69/2009 ci dice che le pronunce rese
dalla Corte di Cassazione in materia di giurisdizione vincolano tutti i
giudici. Che cosa mantiene anche una qualche efficacia? Il 3°comma
dell'art. 310 c.p.c. ci dice che “le prove raccolte (nel processo di
rito) sono valutate dal giudice a norma dell'art. 116 2° comma”. Questo
vuol dire che non si è estinta l'azione e quindi viene istaurato un
secondo processo con lo stesso oggetto tra le stesse parti, le prove che
sono già state raccolte nel processo che si è estinto, potranno essere
valutate dal giudice del secondo processo a norma dell' art. 116 c.p.c.
2° comma come argomento di prova. C'è anche una disciplina delle spese,
come vedete, per il processo estinto a seguito di inattività diversa,
proprio perché c'è un'inattività delle parti che sono a carico delle
parti che le hanno anticipate. Quindi se si lascia estinguere il
processo per inattività ciascuna parte si tiene le sue spese. Con
l'estinzione abbiamo chiuso l'analisi del processo di cognizione di
primo grado a cognizione piena che si svolge davanti al tribunale.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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