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L'agente provocatore


Il c.d. agente provocatore è colui che istiga, provoca o partecipa alla commissione di un reato al fine di coglierne in flagranza l’autore.
Colui che si finge vittima di una truffa o di una estorsione non è imputabile in quanto interpreta la parte del soggetto passivo del reato, anche quando abbia sollecitato il soggetto attivo o compierlo.
Colui che istiga un reato con la consapevolezza che non si consumerà per l’intervento delle forze dell’ordine non è punibile, in quanto in lui si ha uno stato di dolo di tentativo che non causa imputabilità.
Colui che interpreta il finto acquirente in una cessione penalmente illecita, come il traffico di stupefacenti o di materiale pedopornografico, non è imputabile in quanto non acquista la res con lo scopo di esserne proprietario, oltre ad essere prevista una apposita norma giustificatrice.
Il c.d. infiltrato, infine, partecipa alla associazione criminosa ma non è punibile perché lo fa soltanto per sembrare realmente partecipe agli occhi dei veri associati.
Per quel che riguarda i reati che può trovarsi a dover compiere, non è imputabile purché non vi partecipi effettivamente.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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