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L’idea retributiva: il principio della proporzione


Anche la proporzione tra gravità della violazione e afflittività della pena nasce dal concetto di retribuzione soggettiva o morale, nel senso che al male debba corrispondere un male tale da rifarsi alla dignità dell’uomo che la subisce: non troppo leggera sennò irrisoria, non troppo pesante sennò immeritata.
Così come la colpevolezza anche la proporzione è entrata in crisi finendo per essere trasformata in un principio a se stante dal concetto retributivo e ricollegato, invece, alla prevenzione generale sia come requisito funzionale, sia come garanzia verso i cittadini imponendo limitazioni al potere punitivo dello Stato.
La proporzione può figurarsi in varie dimensioni:
- astratta o concreta, nella prima il rapporto reato-pena è previsto dal legislatore, nella seconda il rapporto fatto concreto-pena è stabilito dal giudice in giudizio;
- assoluta o relativa, nella prima il rapporto reato-pena è valutato tenendo conto soltanto di tale illecito, nella seconda il rapporto reato-pena viene valutato comparandolo con altri reati e le loro proporzioni con la pena;
- oggettiva o soggettiva, la prima è tipica degli ordinamenti meno progrediti: la pena corrisponde al reato commesso, cioè ci si basa sulla legge del taglione, tale soluzione comporta notevoli problemi per l’individuazione delle pene nei reati non fisico-individuali come i reati contro l’amministrazione della giustizia o contro la fede pubblica; nella seconda la pena dipende dall’intensità soggettiva della colpevolezza: la c.d. malvagità interna.

Nonostante né la proporzione oggettiva né quella soggettiva siano dimostrabili scientificamente in maniera univoca e certa, il concetto di proporzione è universalmente riconosciuto.
Concezioni della proporzione rispetto alla prevenzione generale:
- concezione funzionale, la giusta proporzionalità serve alla prevenzione generale per giungere al suo scopo dissuasivo.
Pene troppo leggere non contribuirebbero né ad essere efficace minaccia né ad essere strumento di educazione sociale, pene troppo pesanti si riterrebbero ingiuste e quindi ignorate.
Anche a livello di prevenzione speciale si può dire che la giusta pena ha più probabilità di rieducare il reo rispetto ad una pena da lui sentita come ingiusta;
- concezione garantista, a livello di garanzia il principio di proporzionalità si pone come limite al potere sanzionatorio dello Stato più che come concetto di individuazione delle pene.
In questo modo si evita che lo Stato faccia un uso sproporzionato del potere punitivo per avvantaggiare scopi politici o comunque diversi dalla repressione del disvalore sociale del reato.
Ciò si fonda sull’art. 3 cost. che sancisce i principi di uguaglianza e ragionevolezza dei cittadini nei confronti dello Stato e della legge penale.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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