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Fonti e disciplina delle giustificazioni


Le giustificazioni consistono in una previsione legislativa che consente un certo comportamento che, in altra sede normativa, aveva vietato.
Come si risolve a livello concettuale questa antinomia?
In primo luogo si può dire che una norma più specifica può derogare ad una più generale in virtù del rapporto di specialità, ad esempio l’autorizzazione alle intercettazioni ambientali a scopi di giustizia è un caso specifico del generale divieto di interferenze sulla vita privata.
Ma nell’ordinamento capita spesso che norme antinomiche non siano collegate tra loro dal rapporto di specialità.
In questi casi i conflitti si risolvono in base ad altri principi del diritto, quali prevalenza della norma di rango superiore o successione delle norme nel tempo.
Ma se neanche una superiorità o una successione sono in grado di risolvere il conflitto allora si ricorre a una analisi delle ratio delle norme che possano risolvere la situazione.
La maggior parte delle norme di giustificazione sono extra-penali e ciò comporta un visibile problema di gerarchia delle fonti in quanto, formalmente, fonti di livello sub-legislativo potrebbero derogare a leggi penali escludendone l’applicabilità.
Questo problema non ha ragione di sussistere per un motivo teorico e uno pratico: a livello teorico le fonti sub-legislative giustificanti non modificano le valutazioni sulla meritevolezza di tutela penale di certi interessi, ma semplicemente preferiscono a essi altri contro-interessi sviluppati in terreni extra-penali; a livello pratico è impensabile che ogni causa di giustificazione, legata a singole possibilità concrete, sia prevista per legge.
In ogni caso le fonti sub-legislative non possono derogare incondizionatamente alle leggi penali, perciò si impongono loro tre argini:
- devono essere frutto di una legge di delega o comunque devono trovare fondamento giustificativo in una legge;
- alcuni beni fondamentali sono coperti da riserva di legge assoluta anche per la disciplina giustificatoria;
- sono sempre soggette al rispetto dei principi dell’ordinamento, ricavabili da ogni fonte a loro superiore.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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