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Definizione di elemento soggettivo del reato


Elemento soggettivo del reato: 2 dati importanti
1-L’oggetto dell’elemento soggettivo è costituito dall’intero fatto materiale così come è descritto dalla fattispecie incriminatrice, in quanto solo esso incarna compiutamente il disvalore del reato, rispetto al quale si pone un’esigenza di iscrizione soggettiva dell’autore.
2-I criteri in base ai quali è possibile ascrivere soggettivamente il fatto al suo autore sono 2: o la volontà o il difetto di attenzione.
Con la volontà => l’autore “assume come proprio” il fatto in quanto conseguenza cui è consapevolmente diretta la propria condotta: la condotta è realizzata non solo perché sorretta dalla suitas, ma anche perché accompagnata da un orientamento volontaristico alla realizzazione del complessivo fatto materiale, portatore del suo disvalore. Tale criterio di iscrizione è costituito dal dolo.
Con il difetto d’attenzione => la condotta viene realizzata senza calcolare la sua capacità a produrre il fatto materiale tipico e senza assumere le “contromisure” prescritte dall’ordinamento per evitare la produzione del fatto materiale. Tale criterio di iscrizione è costituito dalla colpa.
Dolo :
ha una sostanza naturalistica e psicologica, esso consiste infatti: in un fatto psichico di natura conoscitiva e volitiva;
ha una consistenza “positiva”, dovendo esistere nella realtà psichica dell’autore come un effettivo suo atteggiamento psicologico nei confronti del fatto.
Colpa:
ha una sostanza normativa, essa consiste infatti: nella mancata osservanza di regole cautelari o precauzionali, elaborate oggettivamente dall’ordinamento per la situazione in cui ha agito l’autore;
ha consistenza “negativa”, cioè mancata adozione delle cautele doverose.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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