Caratteristiche della minaccia
Il pericolo può altresì provenire e consistere nella minaccia da parte di chi prospetti al pericolante un danno grave alla persona per l’ipotesi in cui questi non commetta un determinato reato => Il costringimento psichico (art. 54 u.co.) => è quando “lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia”, ma, in tale caso, del fatto commesso dalla persona minacciata, risponde chi l’ha costretto a commetterlo.
È questa l’ipotesi del costringimento psichico che si verifica quando un soggetto viene costretto da altro soggetto, mediante minaccia, a tenere un certo comportamento astrattamente antigiuridico.
La minaccia deve essere tale da creare nell’agente un vero e proprio stato di necessità.
Il costringimento psichico (scriminante) ≠ dal costringimento fisico (art. 46 scusante)
“Da lui non volontariamente causato”
giusta interpretazione => solo quando la concreta situazione di pericolo è riconducibile a un comportamento volontario inclusivo di quello specifico rischio, sia che quest’ultimo sia stato preveduto e accettato o addirittura cercato sia che fosse solamente prevedibile, ha senso escludere il soggetto dalla fruibilità dell’esimente.
fatto necessitato
Deve presentare i requisiti della costrizione, della necessità e della proporzione.
La costrizione gioca un ruolo essenziale nel definire i limiti di applicabilità della scriminante. Come si è già detto a proposito della difesa legittima, la costrizione implica che l'agente abbia subito l'alterativa determinata dal conflitto di interessi. Nel caso dello stato di necessità, che è già qualificato dalla involontarietà e dalla inevitabilità del pericolo, l'aver subito l'alterativa non può ridursi al solo fatto di non esserne l’artefice, o di averla consapevolmente accettata; essa implica un criterio di riferimento dell'alternativa conflittuale ancor più stretto e pregnante: è necessario che essa esiga una soluzione da parte di quel soggetto, ch'essa sia conflittuale per lui personalmente.
Quando la situazione necessitante riguardi l'agente stesso, e sussistano tutti gli altri requisiti della scriminante, la costrizione è in re ipsa.
Quando si tratti invece di un soccorso di necessità (rivolto cioè alla salvezza di un terzo), la costrizione assume una precisa rilevanza limitativa, nel senso che il terzo deve trovarsi con l'agente in un rapporto che renda significativo nei suoi confronti il conflitto di interessi. Es. sarà “costretto” chi, soccorrendo il figlio o un amico, leda un estraneo; non così il marinaio che, per consentire l'accesso sulla scialuppa ad un ricco industriale disposto ad un lauto compenso, getti in mare un altro passeggero già salito. Deve trattarsi di un soccorso di necessità meramente facoltativo.
Infatti, qualora sussistano i presupposti del dovere di soccorso sancito dall'art. 593 co. 2, il soggetto è comunque tenuto ad attivarsi: se la sua condotta non può salvare tutti coloro che versano in pericolo (ad es.: il marinaio si tuffa in mare per salvare uno dei due naufraghi; l'altro scompare tra i flutti prima che sia possibile soccorrerlo), il fatto commesso in danno della persona ferita è giustificato dall'art. 54 co. 1 (il marinaio è in effetti “costretto” a scegliere: non essendo possibile salvare entrambi, l'alterativa è personalmente conflittuale).
Nemmeno può dirsi “costretto” il soggetto che, in assenza di un dovere di soccorso, intervenga in favore del terzo contro la sua volontà: non potrebbe, ad es., invocare l'art. 54 co. 1 il medico che sottoponga ad un intervento chirurgico necessario per salvare la vita, chi lo rifiuti, o non sia stato interpellato, nonostante la possibilità di farlo.
Necessità
Questo requisito implica che la condotta necessitata, oltre ad essere idonea ad evitare il pericolo, sia in concreto la meno lesiva tra quelle parimenti efficaci che il soggetto avrebbe potuto tenere: non è, ad es., «necessario» procurare la morte di chi ostacoli la salvezza della propria vita, quando un risultato identico si potesse ottenere con un minor danno.
Proporzione.
Deve essere valutata con criterio analogo a quello già esposto a proposito della difesa legittima, e cioè bilanciando gli interessi in conflitto, nel contesto di tutti i contrapposti aspetti della situazione necessitante e del fatto necessitato, ma con maggiore rigidità, dato che nell'art. 54 co. 1 si prospetta la lesione di un terzo estraneo: il bene salvato deve dunque essere in ogni caso pari o superiore a quello sacrificato.
Anche se considerato quale scriminante, lo stato di necessità non può comunque essere posto sullo stesso piano delle altre cause di giustificazione, quanto alla rilevanza ch'esso assume in rapporto all'ordinamento nel suo complesso: l'art. 2045 c.c. prescrive infatti la corresponsione al danneggiato di «un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice» (ed è quindi suscettibile di coincidere con il risarcimento integrale). Il fatto necessitato è dunque valutato in termini non pienamente positivi; esso non corrisponde in toto alle esigenze dell'ordinamento: ciò che costituisce un ostacolo non trascurabile nel ricondurlo all'area delle scriminanti.
L'art. 54 co. 2 esclude l'applicazione dello stato di necessità “a chi ha un particolare dovere di esporsi al pericolo” (vigili del fuoco; agenti della forza pubblica etc.), per l'evidente considerazione che si tratta di soggetti preposti al soccorso altrui. Discussa è la possibilità di riferire la scriminante agli organi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni: ad es., la polizia tortura un sequestratore per conoscere il covo della banda e salvare il sequestrato; il magistrato rimette in libertà l'imputato di gravi reati, perché i suoi complici latitanti minacciano di uccidere alcuni ostaggi.
Prevale giustamente l'opinione negativa, perché l'attività funzionale dei pubblici poteri è regolata dalla legge, in forma tale e per tali finalità di garanzia, che l'applicazione dell'art. 54 co. 1 finirebbe con lo scardinare le fondamenta stesse dello stato di diritto, intaccando le basi costituzionali della vita civile.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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