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Modificazioni ed estinzione degli enti ecclesiastici


Il decreto di attribuzione della personalità giuridica e la successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche finalizzano la fase genetica dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Tali enti, in applicazione di un principio conservativo, devono comunque mantenere nel tempo quelle caratteristiche che hanno consentito il loro riconoscimento con gli ambiti di specialità propri degli enti confessionali.
La l. 222/85 dispone che “ogni mutamento sostanziale del fine, della destinazione dei beni e del modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’Interno” e che, ove un tale mutamento comporti la perdita di uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento, questo può essere revocato sempre con decreto del Ministro dell’Interno, sentita l’autorità ecclesiastica.
Nello stesso senso si esprimono le norme parallele rinvenibili all’interno delle leggi di approvazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica.
La soppressione e l’estinzione per altre cause avrà efficacia civile “mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente”.
È evidente come in questi casi le scelte operate dall’autorità confessionale non possono essere sindacate dalla pubblica amministrazione, pena la messa in discussione di quel legame organico tra ente e confessione di appartenenza che, posto a presidio della fase genetica, non può non valere anche al momento dell’eventuale morte giuridica dell’ente.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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