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Il divorzio e la questione dei giudicati


Assai più problematica è la questione concernente i giudicati, ed in particolare l’asserita presenza di un giudicato implicito sulla validità del vincolo contenuta nella pronuncia di divorzio, che, se constatato, precluderebbe la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità successivamente pronunciata.
Parte della dottrina e la giurisprudenza di legittimità, sulla base della riconosciuta diversità delle azioni di divorzio e di delibazione, hanno per molti anni negato l’esistenza di un tale elemento.
La questione si è posta perché frequentemente la dichiarazione di nullità canonica e poi la delibazione di tale sentenza veniva chiesta al precipuo scopo di porre nel nulla la sentenza di divorzio e di travolgere le sue statuizioni patrimoniali, con liberazione del coniuge dall’obbligo di versamento dell’assegno divorzile a favore dell’altro.
La Cassazione ha affermato che, sulla scorta dell’enunciato principio della concorrenza di giurisdizioni in tema di nullità di matrimonio concordatario, le parti ben potrebbero chiedere, nel giudizio di divorzio, l’accertamento della nullità del vincolo: la pronuncia di divorzio conterrebbe, pertanto, una implicita valutazione della validità del matrimonio, seppure nei limiti di un accertamento incidentale e ai soli fini del decidere.
Secondo la Corte, questo accertamento, pur non impedendo la delibazione, rende applicabile il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sicché la validità del vincolo sarebbe nel nostro ordinamento inattaccabile, con conseguente salvezza delle statuizioni, anche patrimoniali, contenute nella sentenza di divorzio.
Tale affermazione è stata superata dal successivo orientamento della Cassazione, dove si nega l’esistenza di giudicati impliciti di validità del vincolo nel giudizio di divorzio, ma si afferma che le statuizioni economiche del divorzio, se su di esse si sia formato il giudicato, rimangono inattaccabili.
La Cassazione ha specificato che gli impegni assunti dallo Stato italiano con l’Accordo del 1984 si sostanziano nell’impegno di dichiarare efficaci le sentenze ecclesiastiche di nullità, mentre resta rimessa alla competenza sostanziale dello Stato italiano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dai conseguenti effetti civili dei matrimoni concordatari.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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