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Organizzazione degli apparati amministrativi con funzione di regolazione: modello ministeriale (politico-burocratico)


E' composto dai ministeri e dagli analoghi apparati, gli assessorati, delle amministrazioni regionali e locali.

A sua volta, questi modelli, sono suddivisi in due parti:
a) apparati politici, composti dagli organi di governo, cioè i ministri, che svolgono funzioni di indirizzo politico.
I compiti dei ministri sono:
1. emanare atti normativi con i rispettivi indirizzi di interpretazione e applicazione;
2. definire gli obbiettivi e i programmi dell’amministrazione;
3. individuare e distribuire le risorse tra i vari uffici.
b) apparati burocratici, composti dai dipartimenti e dalle direzioni generali, svolgono i compiti di gestione.
Al loro interno sono presenti varie figure: tra cui i dirigenti amministrativi che:
1. adottano i vari provvedimenti di volta in volta necessari;
2. organizzano i vari uffici mediante autonomi poteri di spesa, gestione e controllo;
3. sono responsabili dell’attività della P.A. e dei suoi risultati.
I ministri non hanno poteri nelle materie di competenza dei dirigenti amministrativi, salvo il potere di annullamento d’ufficio degli atti illegittimi e la facoltà di nominare un commissario ad acta qualora il dirigente non rispetti un termine perentorio per svolgere un suo compito.
I ministri si avvalgono degli uffici di diretta collaborazione per restare in immediato contatto con gli apparati burocratici.
Inoltre sono i ministri a nominare i dirigenti negli uffici di livello dirigenziale generale, proponendo i nomi al Presidente del Consiglio il quale provvede con proprio decreto.
Gli altri incarichi dirigenziali di livello inferiore sono assegnati dai dirigenti generali.
I dirigenti sono assoggettati alla cosiddetta responsabilità dirigenziale che comporta l’impossibilità di rinnovo dell’incarico nell’ipotesi di mancato raggiungimento degli obbiettivi o di inosservanza delle direttive generali imputabili al dirigente.
All’interno degli apparati burocratici, accanto alle direzioni generali, si trovano le agenzie: strutture mediante le quali dovrebbero essere svolte prevalentemente attività tecnico-operative ma che alcune volte svolgono anche attività regolatorie, hanno la particolarità di avere una notevole autonomia, anche di bilancio, che porta alcune di esse perfino ad ottenere la personalità giuridica autonoma, tuttavia operano al servizio delle amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda il modello ministeriale delle Regioni si può dire che prima della riforma del Titolo V ad esse spettava il compito di organizzare, tramite gli statuti, i propri uffici ma nel rispetto dei principi generali definiti dallo Stato; con la riforma questa competenza concorrenziale è finita e le Regioni hanno piena competenza statutaria, anche nel definire propri principi generali.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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