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Organi consultivi della PA interni ed esterni

Organi consultivi della PA interni ed esterni


Gli apparati organizzativi possono far parte delle stesse amministrazioni cui appartengono gli organi decidenti (organi consultivi interni), oppure possono essere organi autonomi che forniscono la loro consulenza a più amministrazioni (organi consultivi esterni):
  • a)    Consiglio di Stato, è il principale organo consultivo esterno dell’amministrazione statale, a cui possono rivolgersi però anche le amministrazioni regionali. E’ un organo costituzionale ed ha funzioni sia consultive che giurisdizionali.
    Metà dei consiglieri provengono dal ruolo dei magistrati dei TAR (cui si accede per concorso), ¼ vi accede direttamente per concorso (quindi ¾ dei membri devono comunque superare un concorso di selezione), il restante ¼ è nominato con d.p.r. su delibera del Consiglio dei Ministri.
    Il presidente del CdS è nominato dal Governo previo parere del Consiglio di Presidenza del CdS stesso.
    In pratica il CdS risulta essere un organo con una notevole ma non completa indipendenza dal Governo.
    Attualmente è suddiviso in 7 sezioni: 3 a funzioni giurisdizionali e 4 a funzioni consultive, nelle quali i magistrati si avvicendano.
    L’insieme delle sezioni consultive e giurisdizionali costituisce l’Adunanza generale che svolge funzioni consultive, l’insieme, invece, delle sezioni giurisdizionali è della Adunanza plenaria e svolge funzioni giurisdizionali.
  • b) Avvocatura di Stato, organo esterno composto da avvocati a cui si accede direttamente per concorso.
    La sua funzione specifica è quella di difendere in giudizio le amministrazioni dello Stato in tutte le situazioni in cui tale difesa può essere necessaria.
    Tuttavia svolge anche funzione consultiva in quanto la P.A. può richiedere all’avvocatura di Stato consulenze legali.
  • c) Amministrazioni indipendenti, organi esterni che hanno anche funzioni consultive e di proposta.
  • d) Consigli superiori, organi consultivi interni ai ministeri costituiti da tecnici delle materie interessate, compresi giuristi con una conoscenza particolarmente approfondita delle legislazioni di settore.
  • e) Consigli d’amministrazione, organi interni ai ministeri che, nonostante la denominazione faccia pensare ad organi deliberativi, svolgono funzioni consultive attinenti alle questioni di personale od organizzazione. Le regioni si avvalgono sia del CdS che dell’Avvocatura di Stato, ma possono avere anche propri organi consultivi: uffici legali per pareri giuridico-istituzionali, nonché organi consultivi di altro genere.
Talvolta alcuni organi consultivi sono costituiti da rappresentanti di interessi invece che da tecnici, in tali casi si parla di consulte.
In ambito di Comuni o Province si ricorda come gli atti delle giunte o dei consigli debbano essere emanati previo parere dei dirigenti dei servizi interessati e dei responsabili della ragioneria, rispettivamente competenti verso regolarità tecnica e contabile.
Inoltre il segretario comunale o provinciale partecipa alle riunioni della giunta o del consiglio con funzioni consultive.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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