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I contratti collettivi di lavoro pubblico e la ricerca del personale


Oggi, al rapporto di lavoro pubblico, si applicano le stesse norme del codice civile e le altre leggi che disciplinano il rapporto di lavoro nell’impresa, salvo disposizioni diverse dettate dal TULPA.
I contratti collettivi di lavoro pubblico sono il risultato della contrattazione tra organizzazioni sindacali dei lavoratori sufficientemente rappresentative e l’ARAN (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) che ha rappresentanza legale della P.A.
E’ la stessa ARAN che sottoscrive i contratti collettivi di lavoro previo parere favorevole del Presidente del Consiglio e previa certificazione della Corte dei conti che gli oneri economici che ne derivano siano compatibili con le previsioni di bilancio dello Stato.
In quanto la P.A. deve garantire la parità di trattamento tra i suoi dipendenti, ecco perché i contratti collettivi vincolano tutti i dipendenti anche se non iscritti ai sindacati che li hanno stipulati, a differenza di quanto avviene per i contratti collettivi delle imprese private.

La scelta delle persone con cui stipulare contratti di lavoro deve farsi rispettando regole pubblicistiche che impongono una determinata procedura.
La Costituzione afferma che ai pubblici impieghi si accede mediante concorso, ossia procedure che devono seguire modalità di assunzioni tali da garantire il rispetto di imparzialità e buon andamento.
Le controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione permangono nella sfera di competenza del giudice amministrativo.
Quando, comunque, la P.A. ricerca personale per mansioni di scarsa responsabilità il cui requisito per ricoprirle è la scuola dell’obbligo, allora non si richiedono procedure concorsuali per verificare la qualifica professionale, ma le assunzioni vengono effettuate, per garantire ugualmente imparzialità e buon andamento, tra le persone iscritte alle liste di collocamento.

Per quanto riguarda posizioni giuridiche soggettive e competenza giurisdizionale derivanti dai vari tipi di rapporti di lavoro possiamo quindi dire che:
a)    rapporti di lavoro privatizzati, diritti soggettivi e competenza del giudice ordinario;
b)    rapporti di lavoro non privatizzati, diritti soggettivi e interessi legittimi, la competenza è esclusiva del giudice amministrativo;
c)    procedure concorsuali, interessi legittimi e competenza del giudice amministrativo.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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