Le funzioni ausiliarie della Pubblica Amministrazione: la funzione di controllo
Il controllo avviene successivamente all’emanazione degli atti amministrativi e ha lo scopo di trarre le giuste conseguenze dagli atti emanati, la funzione consultiva invece avveniva precedentemente all’emanazione, nella fase istruttoria, e ha lo scopo di collaborare alla formazione della decisione.
Anche i controlli, come le consulenze, possono essere interni od esterni a seconda che l’organo di controllo appartenga o meno alla stessa amministrazione che ha emanato l’atto sottoposto al suo esame.
A seconda dell’oggetto del loro controllo si dividono in:
a) controlli di atti, che riguardano singoli atti, come ad esempio i controlli sui regolamenti statali;
b) controlli di attività della gestione, che riguardano l’insieme di attività, anche di più organi, che sono state svolte per attuare un certo indirizzo;
c) controlli di attività di organi, che riguardano il complesso di attività di uno specifico organo e dal cui risultato, positivo o negativo, può dipenderne la sopravvivenza.
A seconda del parametro in relazione al quale viene svolta la verifica si dividono in:
a) controlli di legittimità, il parametro è costituito dalle norme procedimentali e dal rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza;
b) controlli di regolarità contabile, il parametro è costituito dalle norme sulla contabilità;
c) controlli di funzionalità, il parametro è costituito dal rispetto del principio del buon andamento (efficacia, efficienza, economicità);
d) controlli di merito, il parametro è dato dal rispetto del principio di ragionevolezza, si valuta l’opportunità delle decisioni e delle attività svolte.
Dopo aver effettuato il controllo, l’organo controllore emana un atto, detto relazione o referto, col quale rende incontestabilmente noto l’esito della verifica ai destinatari.
In caso di esito negativo è il controllore stesso a prendere provvedimenti, detti misure, i quali possono avere tre effetti che comportano altrettante classificazioni dei controlli in base, appunto, all’effetto che comportano:
a) controlli preventivi (eseguiti su atti emanati ma ancora privi di efficacia giuridica) impeditivi, viene impedito l’acquisto dell’efficacia all’atto controllato;
b) controlli successivi (eseguiti su atti perfetti ed efficaci) repressivi, eliminano gli effetti dell’atto controllato solitamente mediante annullamento d’ufficio;
c) controlli successivi emendativi, fanno sorgere per l’autore dell’atto controllato l’obbligo di prendere una nuova decisione riconsiderando l’atto alla luce delle conclusioni del controllo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo I, a.a. 2006-07
- Titolo del libro: Diritto delle amministrazioni pubbliche
- Autore del libro: Domenico Sorace
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