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Il bilancio finanziario, di competenza e di cassa della PA


Il bilancio finanziario è quello relativo alle sole entrate e uscite di denaro.

Il bilancio di competenza contiene i debiti e i crediti dello Stato ancora non pagati o riscossi; può contenere i cosiddetti residui attivi o passivi.
Si hanno residui passivi propri quando l’obbligazione prevista dal bilancio di competenza è stata assunta ma ancora non pagata; si hanno residui attivi propri quando l’obbligazione prevista è stata assunta ma non ancora riscossa, trovandosi lo Stato in posizione creditrice; si hanno residui impropri, sia attivi che passivi, quando le obbligazioni previste dal bilancio di competenza non sono state assunte.

Il bilancio di cassa, invece, contiene i pagamenti e gli incassi dello Stato, tratta quindi di somme di denaro effettivamente uscite o entrate nel patrimonio dello Stato.
Può succedere che le previsioni del bilancio di cassa non si realizzino, in questo caso non si hanno residui ma minori riscossioni o pagamenti, detti disavanzi di cassa o avanzi di cassa, che vengono iscritti nel bilancio dell’anno successivo come somme riscuotere o pagare.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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