Skip to content

Sul piano della corretta esecuzione del contratto


La disciplina sulla vendita dei beni di consumo tocca tutti i possibili schemi negoziali da cui discenda una fornitura di beni di consumo a un consumatore.
In primo luogo, viene ridefinito il concetto di conformità del bene a quello pattuito nel contratto, accentuando il criterio della conformità alle descrizioni del venditore sia con riguardo a campioni o modelli, sia con riguardo alle caratteristiche descritte nella pubblicità e dell’etichetta.
In secondo luogo, viene specificata e ampliata la gamma dei diritti del consumatore a fronte dell’inadempimento del fornitore, prevedendosi, oltre ai tradizionali rimedi della diminuzione del prezzo e della risoluzione del contratto, anche quello della riparazione o sostituzione senza spese del bene.
Infine, molto più ampi sono i termini di decadenza e prescrizione: il difetto di conformità va denunciato entro 2 mesi dalla sua scoperta, ma la denuncia non è neppure necessaria se il vizio è riconosciuto o occultato.
Il fornitore resta comunque responsabile di ogni vizio che si manifesti nei 2 anni successivi alla consegna, con la presunzione relativa che i vizi manifestatisi nei 6 mesi dalla consegna fossero già esistenti.
La prescrizione delle azioni per difetti non occultati è fissata in 26 mesi dalla consegna del bene.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.