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Contratti di impresa e norme di tutela della parte debole: i contratti del consumatore


La principale linea evolutiva delle regole sui contratti di impresa è certamente quella che mira a riportare su un piano di equilibrio la relazione contrattuale tra l’imprenditore e la sua controparte debole.
Si tratta di regole che non si identificano e non si esauriscono con la pur rilevante normativa in ordine ai contratti con il consumatore.
All’interno della normativa di settore, la protezione del contraente con l’imprenditore si rafforza ove questi sia un consumatore ovvero si disapplica quando sia un “professionista”.
Rinviando, per i profili specifici, alla trattazione dei singoli contratti, va innanzi tutto evidenziata la disciplina generale dei contratti con i consumatori.
La tematica forma ora oggetto del codice del consumo.
La nozione di consumatore viene ritagliata, più che sulle qualità soggettive del contraente, sugli scopi che egli intende soddisfare con il contratto: l’art. 31 lett. a cod. cons. definisce, infatti, il consumatore come la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
A tale nozione viene contrapposta quella del professionista, e cioè della “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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