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Riduzione del capitale nella s.r.l.


A differenza dell’aumento di capitale, la competenza a procedere alla riduzione spetta in esclusiva ai soci.
La riduzione reale del capitale sociale è regolata esattamente nello stesso modo che si è già esposto per la s.p.a.
Anche in tema di riduzione per perdite si riproduce sostanzialmente la disciplina prevista per le s.p.a.
Gli unici caratteri differenziali rilevanti consistono:
- nella possibilità che l’atto costitutivo esoneri gli amministratori dal deposito della relazione sulla situazione patrimoniale almeno 8 giorni prima dell’assemblea;
- nella circostanza che, in ipotesi di obbligo di riduzione non osservato dai soci, la richiesta al tribunale è doverosa per il revisore; e inoltre può essere avanzata da qualunque interessato;
- nella previsione che la riduzione del capitale sociale per perdite non può comportare alcuna modificazione alle quote di partecipazione dei soci.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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