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Le cooperative a mutualità prevalente


Le cooperative a mutualità prevalente sono le uniche destinatarie delle agevolazioni fiscali previste nella legislazione tributaria.
Per essere tali occorre rispettare due requisiti: uno di natura operativa consistente nella prevalenza della gestione di servizio con i soci rispetto all’attività con i terzi; l’altro di carattere statutario, basato sulla presenza nello statuto di determinate clausole particolarmente restrittive del lucro.
Il requisito gestionale della prevalenza è diversamente articolato in ragione del tipo di scambio mutualistico:
- in quelle di consumo: ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- in quelle di lavoro: costo del lavoro dei soci superiore al 50% del totale del costo del lavoro;
- in quelle di produzione e trasformazione: costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci rispettivamente superiori al 50% del totale dei costi dei servizi ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.
Nelle cooperative agricole, peraltro, è sufficiente che la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci sia superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.
Il requisito statutario è dato dalla necessaria presenza di clausole che prevedano:
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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