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Procedimento, pubblicità ed effetti delle modificazioni statutarie nelle s.p.a.


La natura organizzativa del contratto di s.p.a. si manifesta appieno nel regime delle sue modificazioni che è svincolato dall’ordinario requisito del consenso di tutti i contraenti, ma rimesso alla volontà della maggioranza qualificata delle parti.
Competente a modificare lo statuto è l’assemblea straordinaria.
Eccezionali sono le ipotesi in cui può provvedere un organo diverso:
- lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, ecc…
- lo statuto, determinandone le condizioni temporali (massimo 5 anni) e operative, può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili o di aumentare il capitale;
competenza eccezionale a deliberare la riduzione obbligatoria per perdite rilevanti del capitale sociale in favore dell’organo deputato all’approvazione del bilancio (assemblea ordinaria o consiglio di sorveglianza).
La delibera di modificazione statutaria, sia essa dell’assemblea o di altro organo, deve sempre essere verbalizzata da notaio il quale, entro 30 giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione del registro delle imprese allegando le eventuali autorizzazioni richieste.
Dopo ogni modifica, il testo integrale aggiornato dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese.
Particolare è la posizione del notaio.
Questi, infatti, in sede di atto costitutivo deve procedere contestualmente al controllo di legalità dell’atto e quindi, se illegittimo, rifiutarsi di stipularlo; se lo stipula, deve procedere all’iscrizione.
Riguardo alle modificazioni statutarie, invece, il controllo notarile è di tipo successivo: in quanto verbalizzante, il notaio si limita a prendere atto della deliberazione assunta; solo in seguito procede alla verifica dei requisiti di legge e, de reputa che sussistano, procede all’iscrizione; qualora, invece, il notaio ritenga non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestiva agli amministratori, i quali, entro 30 giorni, possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, oppure ricorrere al tribunale.
In mancanza di una di queste due iniziative la deliberazione è definitivamente inefficace.
La deliberazione di modifica statutaria produce i suoi effetti soltanto dopo l’iscrizione.
La natura costitutiva dell’iscrizione della deliberazione modificativa dello statuto non esclude l’adozione di delibere o comportamenti fondati su una modificazione non ancora iscritta: l’efficacia della delibera o dell’atto attuativo è però subordinata all’iscrizione della modifica statutaria.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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